Art. 27 Modifica dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Il comma 1 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui e' titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n. 8/2006. Tale istanza puo' essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). 2. Al comma 2 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 le parole «dichiarazione di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'». 3. Il comma 3 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «3. Il soggetto richiedente dichiara altresi' il possesso della seguente documentazione: a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilita'; b) certificazione relativa alle caratteristiche antisdrucciolo dei pavimenti; c) dichiarazioni di conformita' degli impianti tecnici; d) documentazione inerente la valutazione dei requisiti acustici passivi (solo per impianti al chiuso) e documentazione inerente la valutazione di impatto acustico ambientale conformemente a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.» 4. Il comma 5 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «5. Il SUAP trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle SCIA all'Azienda USL competente per territorio, affinche' possa essere assicurato il regolare svolgimento dell'attivita' di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalita' telematiche nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza).»