Art. 27 
 
            Modifica dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal
seguente: «1. Ai fini dell'avvio  dell'esercizio  il  titolare  della
piscina presenta allo sportello unico  per  le  attivita'  produttive
(SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata
di inizio attivita' (SCIA), a seconda della tipologia di  piscina  di
cui e' titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13  e
14 della l. r. n. 8/2006. Tale istanza puo' essere inoltrata anche in
via telematica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale  23  luglio
2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). 
  2. Al comma  2  dell'art.  50  del  d.p.g.r.  23/R/2010  le  parole
«dichiarazione di inizio attivita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«segnalazione certificata di inizio attivita'». 
  3. Il comma 3 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal
seguente: «3. Il soggetto richiedente dichiara altresi'  il  possesso
della seguente documentazione: 
    a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilita'; 
    b) certificazione relativa  alle  caratteristiche  antisdrucciolo
dei pavimenti; 
    c) dichiarazioni di conformita' degli impianti tecnici; 
    d) documentazione inerente la valutazione dei requisiti  acustici
passivi (solo per impianti al chiuso) e  documentazione  inerente  la
valutazione di impatto acustico  ambientale  conformemente  a  quanto
previsto dal decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011,
n.  227  (Regolamento   per   la   semplificazione   di   adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a  norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
    e) atto  di  iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura.» 
  4. Il comma 5 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal
seguente: «5. Il SUAP trasmette i dati relativi  alle  autorizzazioni
ed alle SCIA all'Azienda USL  competente  per  territorio,  affinche'
possa essere assicurato il  regolare  svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza.  Tale  trasmissione  avviene  con  modalita'   telematiche
nell'ambito  degli  standard  definiti  per  il  sistema  informativo
regionale ai sensi della  legge  regionale  5  ottobre  2009,  n.  54
(Istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema   statistico
regionale. Misure per il  contenimento  delle  infrastrutture  e  dei
servizi per lo sviluppo  della  societa'  dell'informazione  e  della
conoscenza).»