Art. 3 
 
           Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 8 (Ausili di accesso all'acqua). - 1. Qualora il dislivello
tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri,  l'ausilio
di accesso all'acqua e' costituito da una o piu' scalette  o  gradini
incassati in relazione alla conformazione della  vasca.  Le  scalette
sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla  struttura
della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati  nel
rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2. 
  2. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero  1)
e numero 3) della legge regionale n.  8/2006,  sono  previsti  idonei
ausili di accesso ed uscita dall'acqua di carattere  strutturale  con
servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacita'  motoria  ridotta  o  impedita  in   forma   permanente   o
temporanea.»