Art. 3 Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Ausili di accesso all'acqua). - 1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua e' costituito da una o piu' scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2. 2. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della legge regionale n. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.»