Art. 4 Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Qualita' dei materiali). - 1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. 2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe «C» della norma DIN 51097. 3. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esistenti ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 1-bis della l.r. n. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all'uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.»