Art. 4 
 
           Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9 (Qualita' dei materiali). - 1. Sia il fondo che le pareti
della  vasca  sono  di  colore   chiaro,   rifiniti   con   materiale
impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. 
  2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi  nudi  garantiscono
una sufficiente presa al piede anche in  presenza  di  acqua  con  un
coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe «C»  della  norma
DIN 51097. 
  3. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero  2)
e lettera b), esistenti ai sensi dell'art. 19 commi 1 e  1-bis  della
l.r.  n.  8/2006,  il  responsabile  della   piscina   in   fase   di
autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all'uso
di  appositi  materiali,  al  fine   di   avere   le   pavimentazioni
percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del  piede  anche
in presenza di acqua.»