Art. 6 
 
          Sostituzione dell'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Spazi perimetrali intorno alla vasca). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della  legge  regionale  n.
8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine
di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite
con materiale antisdrucciolevole, che  siano  facilmente  lavabili  e
disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il  corretto
svolgimento delle attivita'. 
  2. In ogni caso la distanza minima  di  ostacoli  fissi  dal  bordo
vasca e' non inferiore a 1 metro e 50 centimetri. 
  3. L'area di bordo vasca e' inoltre  realizzata  in  piano  con  le
seguenti caratteristiche: 
    a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno; 
    b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella
della vasca. 
  4. Le acque di pulizia della banchina  devono  essere  raccolte  ed
allontanate per essere smaltite correttamente. 
  5. Le vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1,  lettera  a),
numero 2) di cui alla legge regionale n. 8/2006 con superficie pari o
inferiore a 100 metri quadrati possono  essere  realizzate  anche  in
forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili;  deve
comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche
in relazione al primo soccorso.»