Art. 6 Sostituzione dell'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Spazi perimetrali intorno alla vasca). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della legge regionale n. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attivita'. 2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca e' non inferiore a 1 metro e 50 centimetri. 3. L'area di bordo vasca e' inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche: a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno; b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca. 4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente. 5. Le vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) di cui alla legge regionale n. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.»