Art. 9 Modifica dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Il comma 1 dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «1. L'area destinata ai servizi e' accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) della legge regionale n. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attivita' ricettive nelle quali sono inserite».