Accordo per la gestione  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
  delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli
  Venezia Giulia, la Provincia autonoma  di  Trento  e  la  Provincia
  autonoma di Bolzano 
 
                               Art. 1. 
 
  Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie 
 
    1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  270,
recante   «Norme   di   riordino   degli   istituti   zooprofilattici
sperimentali», e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo  28
giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione  degli  enti  vigilati
dal Ministero della  salute,  a  norma  dell'art.  2  della  legge  4
novembre 2010, n. 183», le norme del presente accordo disciplinano le
modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento  dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  delle  Venezie  (IZSVE),  di   seguito
indicato  «Istituto»,  nonche'  le  funzioni  spettanti   agli   enti
cogerenti  in   ordine   alle   politiche   sanitarie   regionali   e
sovraregionali e di controllo circa l'attuazione delle stesse,  oltre
alla sorveglianza amministrativa. 
 
                               Art. 2. 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto  pubblico,  e'
dotato di autonomia  amministrativa,  gestionale,  tecnica;  ha  sede
legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto  non  espressamente
disciplinato  dal  presente  accordo  e  ove  compatibile   con   gli
ordinamenti degli enti  cogerenti,  si  applica  la  normativa  della
Regione del Veneto. 
    2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti  previsti  dall'art.
3, fermi i  compiti  istituzionali  statali,  opera  nell'ambito  del
servizio sanitario  nazionale,  quale  strumento  tecnico-scientifico
della Regione del  Veneto,  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia
Giulia, delle province autonome di Trento e  Bolzano  per  assicurare
agli enti cogerenti, ai dipartimenti di  prevenzione  ed  ai  servizi
veterinari delle  rispettive  aziende  unita'  sanitarie  locali,  le
prestazioni  e  la  collaborazione   tecnico-scientifica   necessarie
all'espletamento delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'
veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Compiti dell'Istituto 
 
    1. L'Istituto svolge istituzionalmente attivita' di  accertamento
dello stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti  sia
di origine animale che  vegetale  non  trasformati,  ove  previsto  e
previe intese operative tra gli enti cogerenti,  nonche'  di  ricerca
scientifica sperimentale veterinaria. 
    2. Quanto alle attivita' aggiuntive di cui  al  comma  4,  previa
informazione  alle  strutture   tecniche   veterinarie   degli   enti
cogerenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogerente puo'
definire nell'ambito  della  propria  programmazione,  gli  obiettivi
generali, le priorita' e l'indirizzo per  l'attivita'  dell'Istituto,
mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti  di  prevenzione
delle aziende unita' sanitarie locali, con le  agenzie,  regionali  e
provinciali,  per  la  protezione  dell'ambiente,  nonche'   con   le
istituzioni  o  aziende  di  sviluppo  e  di   ricerca   sperimentali
zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio. 
    3. L'Istituto,  conformemente  a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo n. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato  con
decreto  del  Ministro  della  salute  16  febbraio  1994,   n.   190
(Regolamento  recante  norme   per   il   riordino   degli   istituti
zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 5,  del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), provvede in  particolare
ai seguenti compiti: 
      a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi  e
sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali; 
      b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle
zoonosi; 
      c)    gli    accertamenti    analitici    ed    il     supporto
tecnico-scientifico ed operativo necessari  alle  azioni  di  polizia
veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento  ed
eradicazione; 
      d) la ricerca in materia di igiene degli  allevamenti  e  delle
produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo
per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni
animali; 
      e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo  all'azione  di
farmacovigilanza veterinaria; 
      f) la sorveglianza  epidemiologica  nell'ambito  della  sanita'
animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene  degli  alimenti
di origine animale; 
      g)  l'esecuzione  degli  esami  e   delle   analisi   necessari
all'attivita' di controllo sull'alimentazione animale; 
      h)  l'esecuzione  degli  esami  e   delle   analisi   necessari
all'attivita' di controllo sugli alimenti di origine animale; 
      i) lo studio, la  sperimentazione  di  tecnologie  e  metodiche
necessarie al controllo sulla salubrita' degli  alimenti  di  origine
animale e dell'alimentazione animale; 
      l) la formazione di personale  specializzato  nel  campo  della
zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri; 
      m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali,
anche in  collaborazione  con  le  universita',  per  la  formazione,
l'aggiornamento e  la  specializzazione  di  veterinari  e  di  altri
operatori del settore della sicurezza alimentare; 
      n) l'effettuazione di ricerche di base e  finalizzate,  per  lo
sviluppo delle conoscenze nell'igiene e  sanita'  veterinaria,  nella
sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche  mediante
convenzioni  con  universita'  e  istituti  di  ricerca  italiani   e
stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, delle  regioni  e  delle
province autonome e di enti pubblici e privati; 
      o)  l'assolvimento  di  ogni   altro   compito   di   interesse
veterinario e della sicurezza alimentare  che  venga  loro  demandato
dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato,  sentite
le regioni e le province autonome interessate; 
      p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore
veterinario  e  della  sicurezza  alimentare  anche  esteri,   previe
opportune intese con il Ministero della salute; 
      q)  l'elaborazione  ed  applicazione  dei  metodi   alternativi
all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica  del
benessere animale; 
      r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli  allevatori
per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo  ed  il  miglioramento
igienico delle produzioni animali; 
      s) l'attivita' di controllo ufficiale  in  materia  di  analisi
chimiche, microbiologiche e radioattive  sugli  alimenti  di  origine
vegetale non trasformati. 
    4. L'Istituto, inoltre: 
      a)  opera  quale  strumento  tecnico-scientifico   degli   enti
cogerenti nell'ambito dei piani nazionali  per  la  profilassi  delle
epizoozie  nonche'  nell'ambito   dei   piani   di   eradicazione   e
risanamento, miglioramento ed incremento  della  zootecnica  e  delle
produzioni animali disposti dagli enti cogerenti; 
      b) svolge  attivita'  finalizzata  allo  sviluppo  del  sistema
produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome; 
      c) effettua le necessarie verifiche e  studi  sperimentali  sui
rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e  al
consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale
non trasformati; 
      d) effettua su disposizione degli enti cogerenti verifiche  sui
laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attivita'
collegata agli autocontrolli; 
      e)  provvede,  previa  copertura  finanziaria  da  parte  della
committenza, ad ogni ulteriore compito,  servizio  o  prestazione  ad
esso demandati dagli enti cogerenti compatibilmente  con  le  risorse
disponibili, fermo restando l'espletamento  dei  compiti  di  cui  al
comma 3. 
    5. Presso l'Istituto opera il centro regionale  di  epidemiologia
veterinaria (CREV) della Regione Veneto, le cui  prestazioni  possono
essere richieste dagli enti  cogerenti  previo  accordo  economico  e
informativa  alle  competenti   strutture   degli   enti   cogerenti;
l'Istituto   provvede   ad   assicurare    la    gestione    separata
amministrativo-contabile del  CREV,  il  quale  resta  sottoposto  al
controllo e valutazione  della  competente  struttura  regionale  del
Veneto. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Produzione 
 
    1.  L'Istituto,  anche  in  associazione   con   altri   istituti
zooprofilattici,  sulla   base   delle   norme   vigenti   e   previa
autorizzazione  del  Ministero,  provvede   alla   produzione,   alla
commercializzazione  ed  alla  distribuzione  dei  medicinali  e  dei
prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli  animali  e
per l'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica veterinaria. 
    2.   Le   attivita'   di   produzione,   commercializzazione    e
distribuzione di medicinali e prodotti, fatta  eccezione  per  quelli
non destinati all'immissione sul mercato,  devono  essere  svolte  in
appositi reparti con impianti,  attrezzature,  personale  e  gestione
contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto. 
    3. Gli enti cogerenti,  nell'ambito  territoriale  di  rispettiva
competenza,  possono   incaricare   l'Istituto   di   effettuare   la
preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri  prodotti  per
la profilassi nonche'  di  effettuare  altri  interventi  di  sanita'
pubblica veterinaria. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Attivita' verso terzi 
 
    1.   Fermo   restando   l'assolvimento   dei    propri    compiti
istituzionali, l'Istituto puo' fornire prestazioni a terzi  a  titolo
oneroso, stipulando convenzioni o  contratti  di  consulenza  per  la
fornitura di servizi  e  per  l'erogazione  di  prestazioni  a  enti,
associazioni,  organizzazioni  pubbliche  e  private  sulla  base  di
disposizioni regionali,  fatte  salve  le  competenze  delle  aziende
unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle  aziende  unita'
sanitarie locali sono gratuite. 
    2. La Regione del Veneto, di concerto  con  gli  enti  cogerenti,
approva le tariffe delle prestazioni  erogate  dall'Istituto  per  le
quali e' prevista la corresponsione di un corrispettivo,  sulla  base
dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome ai sensi dell'art. 9,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 106/2012. 
 
                               Art. 6. 
 
 
Rapporti con le universita' e i  dipartimenti  di  prevenzione  delle
                          aziende sanitari 
 
    1. L'Istituto puo', mediante le convenzioni di  cui  all'art.  5,
svolgere attivita' di supporto tecnico-scientifico  e  di  stage  nei
corsi  di  laurea  in   medicina   veterinaria,   nelle   scuole   di
specializzazione e nei dottorati di ricerca. 
    2.  Nel  perseguimento  delle  finalita'  di  cui   all'art.   3,
l'Istituto  attiva  iniziative  coordinate  con  i  dipartimenti   di
prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali del territorio e le
altre strutture regionali. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Principi contabili 
 
    1. All'Istituto si applicano i principi  contabili  adottati  nel
settore sanitario di cui al decreto legislativo n. 118/2011. 
    2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti
dall'Istituto,  sono  approvati  dagli  enti  cogerenti,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 23. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                   Organizzazione e funzionamento 
 
    1. La Regione del Veneto, di concerto  con  gli  enti  cogerenti,
impartisce   direttive   per   l'adozione   del   rego-lamento    per
l'ordinamento interno dei  servizi  e  per  la  determinazione  delle
relative dotazioni organiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera c),
nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nell'art.  10  del   decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
    2. I  laboratori  diagnostici  operanti  nell'ambito  degli  enti
cogerenti continuano a svolgere la propria attivita',  quali  sezioni
periferiche dell'Istituto; i laboratori diagnostici  sono  dotati  di
autonomia operativa e di un  proprio  budget  annuale  approvato  dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto. 
    3. L'istituzione di nuovi laboratori periferici  o  la  eventuale
soppressione  di  quelli  gia'  operanti  e'  disposta  con  apposito
provvedimento  dell'ente  cogerente  competente  per  territorio   in
relazione alla sede del laboratorio, su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto. 
    4. L'organizzazione interna  ed  il  funzionamento  dell'Istituto
sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei  servizi
dell'Istituto, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del  presente
accordo, nel rispetto dei seguenti principi: 
      a)  che  nell'ambito  dell'organizzazione   sia   prevista   la
possibilita' di individuare,  a  fronte  delle  esigenze  degli  enti
cogerenti, modalita' di coordinamento tecnico-organizzativo; 
      b) che l'organizzazione della sede  centrale  e  delle  sezioni
periferiche sia definita, al fine di  assicurare  l'erogazione  delle
prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti
cogerenti, secondo criteri di economicita' di gestione ed in  stretto
collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle  province
autonome e delle aziende unita' sanitarie locali oltre  alle  agenzie
per l'ambiente degli enti cogerenti; 
      c) che la previsione, con riferimento agli ambiti  territoriali
degli enti cogerenti, sia frutto  di  consultazioni  da  parte  degli
organi  dell'Istituto  con  le  organizzazioni  professionali   degli
operatori economici e con quelle dei consumatori per  la  definizione
del programma di attivita' dell'Istituto. 
    5. L'Istituto opera secondo  le  normative  vigenti  in  tema  di
qualita' dei servizi. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Organi dell'Istituto 
 
    1. Sono organi dell'Istituto: 
      a) il consiglio di amministrazione; 
      b) il direttore generale; 
      c) il collegio dei revisori. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da  cinque  membri
dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla  Regione
del Veneto, uno dalla Regione autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  uno
dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di
Bolzano, muniti di diploma di  laurea  magistrale  o  equivalente  ed
aventi  comprovata  professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di
sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. 
    2. Il consiglio di amministrazione  e'  nominato  dal  Presidente
della Regione del Veneto di concerto con gli enti  cogerenti.  A  tal
fine i soggetti di cui al comma 1  provvedono  alle  designazioni  di
competenza entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta
inoltrata dalla Regione del Veneto. 
    3. Le nomine dei membri del consiglio di  amministrazione  devono
rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile
2013,  n.  39  (Disposizioni  in  materia   di   inconferibilita'   e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma  dell'art.  1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190).  Alle  nomine  si
applicano  le  disposizioni  in   materia   di   inconferibilita'   e
incompatibilita' contenute nel decreto legislativo stesso. 
    4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica
in caso di: 
      a) scioglimento del consiglio nei casi e con  le  modalita'  di
cui all'art. 12; 
      b) dimissioni volontarie; 
      c) incompatibilita', ai sensi del comma 3, in conseguenza della
contrarieta' dell'incarico alle disposizioni del decreto  legislativo
n. 39/2013; 
      d)  decadenza  per  assenza   ingiustificata   a   tre   sedute
consecutive del consiglio di amministrazione. 
    5. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 4, lettera c), si
applica la procedura di  cui  all'art.  15  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 39/2013. 
    6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi
delle condizioni di cui  al  comma  4,  lettera  d),  informa,  senza
ritardo, il presidente  dell'ente  cogerente  che  ha  effettuato  la
designazione. Quest'ultimo contesta la sussistenza  della  condizione
di cui al comma 4, lettera d), all'interessato,  il  quale  ha  dieci
giorni  di  tempo  per  controdedurre;  trascorso  tale  termine   il
presidente dell'ente cogerente  che  ha  effettuato  la  designazione
decide definitivamente e il Presidente della Regione Veneto  comunica
la decisione all'interessato. 
    7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la  Regione
del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo  le
modalita' previste dai commi 1 e  2;  i  nuovi  nominati  restano  in
carica fino alla scadenza del consiglio. 
    8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed
i suoi componenti non possono essere confermati piu' di una volta. 
    9. Il consiglio di amministrazione e' convocato  dal  presidente,
di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando  gli
argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti. 
    10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la
presenza di almeno tre dei suoi  componenti.  Ad  esse  partecipa  il
direttore generale  senza  diritto  di  voto,  nonche'  il  direttore
sanitario e  il  direttore  amministrativo  che  svolge  funzioni  di
segretario; in caso di parita' di voti espressi prevale il  voto  del
presidente. Alle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  assiste
almeno un componente del collegio dei revisori. 
    11. Le indennita'  spettanti  al  presidente  ed  ai  membri  del
consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella
misura del 12 per cento  e  nella  misura  del  10  per  cento  della
retribuzione  fondamentale  prevista  per   il   direttore   generale
dell'Istituto, alla data di nomina del consiglio di  amministrazione;
e' inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi
svolti nell'interesse dell'Istituto  nella  misura  stabilita  per  i
dirigenti dell'Istituto. 
 
                              Art. 11. 
 
 
              Funzioni del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione ha compiti  di  indirizzo,  di
coordinamento e di verifica delle attivita' dell'Istituto. 
    2. In  particolare,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il
consiglio di amministrazione: 
      a) elegge il presidente ed il vicepresidente; 
      b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo  trasmette
alla Regione del Veneto per l'approvazione, su conforme parere  degli
enti cogerenti; 
      c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei  servizi
dell'Istituto e le  relative  dotazioni  organiche  su  proposta  del
direttore generale; 
      d) definisce, sulla  base  delle  indicazioni  contenute  negli
strumenti di  programmazione  degli  enti  cogerenti,  gli  indirizzi
generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto; 
      e) approva il piano triennale di attivita' e degli investimenti
e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di
cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale  e  trasmette
le relative osservazioni  alle  giunte  degli  enti  cogerenti  e  al
direttore generale; 
      f) verifica la coerenza del piano triennale delle  attivita'  e
degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui  alla  lettera
h), predisposto  dal  direttore  generale,  rispetto  agli  indirizzi
previsti dai piani sanitari  regionali  o  delle  province  autonome,
inviando le proprie osservazioni agli enti cogerenti ed al  direttore
generale; 
      g) approva il bilancio pluriennale di previsione,  il  bilancio
preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti
dal direttore generale; 
      h)  definisce  preventivamente  per  il   direttore   generale,
formalizzandoli,  gli  obiettivi   anche   ai   fini   dell'eventuale
attribuzione della retribuzione aggiuntiva e  ne  verifica  -  previo
parere  dell'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV)   -   la
percentuale di conseguimento; 
      i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore
generale alla dirigenza dell'Istituto; 
      l)  valuta  ed  approva   la   relazione   gestionale   annuale
sull'attivita'  svolta  dall'Istituto   predisposta   dal   direttore
generale trasmettendo agli enti cogerenti ed al direttore generale le
relative osservazioni; 
      m) approva il tariffario proposto dal direttore generale  e  lo
trasmette alla Regione del Veneto per l'ap-provazione di concerto con
gli enti cogerenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta
giorni dalla comunicazione agli enti cogerenti. 
 
                              Art. 12. 
 
 
            Scioglimento del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  anche  su  proposta  del
Ministro della salute, puo' essere sciolto dai presidenti degli  enti
cogerenti, d'intesa con il Ministro della salute e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze quando: 
      a) risultano gravi irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi  e  reiterate  violazioni  delle  disposizioni   di   legge   o
statutarie; 
      b) il conto economico chiude con una perdita  superiore  al  20
per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi; 
      c) vi  e'  impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi  di
amministrazione e gestione. 
    2. Con il provvedimento  di  scioglimento  di  cui  al  comma  1,
adottato dal Presidente della Regione Veneto d'intesa  con  gli  enti
cogerenti, decade il direttore generale. 
    3. I presidenti degli enti cogerenti, d'intesa  con  il  Ministro
della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di
rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino
alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. 
 
                              Art. 13. 
 
 
 Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Nella  prima  seduta,  alla  cui  convocazione  provvede   il
Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto,  il  consiglio  di
amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta  dei
componenti, il proprio presidente; nella medesima  seduta  e  con  le
stesse  modalita'  il  consiglio   elegge   il   vicepresidente   che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di  impedimento  dello
stesso. 
 
                              Art. 14. 
 
 
       Compiti del presidente del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il presidente esercita tutte le  attribuzioni  affidategli  da
leggi, dallo statuto,  e  dai  regolamenti;  in  particolare  formula
l'ordine del giorno delle sedute del  consiglio  di  amministrazione,
anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale  e
presiede il consiglio medesimo. 
    2.  Lo  statuto  individua  le  competenze   del   consiglio   di
amministrazione che possono essere esercitate dal presidente  in  via
d'urgenza   per   garantire   il   funzionamento   dell'istituto;   i
provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione
in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso  nella
prima seduta successiva alla loro adozione. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il   direttore   generale   ha   la   rappresentanza   legale
dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e  dirige
l'attivita' scientifica. 
    2. Il direttore generale e' nominato con decreto  del  Presidente
della Giunta della Regione del  Veneto,  di  concerto  con  gli  enti
cogerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri  e  le
procedure di cui al decreto legislativo n. 502/1992  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, tra i  soggetti  in
possesso dei requisiti  previsti  dell'art.  3-bis,  comma  3,  dello
stesso decreto legislativo  e  dei  requisiti  previsti  dal  decreto
legislativo n. 106/2012. Il Presidente  della  Giunta  regionale  del
Veneto invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del  direttore
generale su cui tali enti devono  esprimersi  entro  novanta  giorni.
Qualora nel predetto termine non si raggiunga il  concerto,  provvede
alla nomina il Ministro della salute,  su  richiesta  del  Presidente
della Giunta regionale del Veneto. 
    3. Per la nomina del direttore generale si applica la  disciplina
prevista dal decreto legislativo n. 39/2013. 
    4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo  pieno,
e' regolato  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
106/2012 e' predisposto ai sensi dell'art. 16, comma 4,  e  stipulato
dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto  sulla  base  di
uno schema approvato dalla Regione Veneto di concerto  con  gli  enti
cogerenti. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                   Compiti del direttore generale 
 
    1. In particolare il direttore generale: 
      a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto; 
      b) predispone e adotta il bilancio pluriennale  di  previsione,
il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio,
sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione; 
      c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola
per l'approvazione al consiglio di amministrazione; 
      d) assume tutti gli atti relativi alla  gestione  giuridica  ed
economica  del  personale   secondo   le   modalita'   previste   dal
regolamento; 
      e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese  proposte
dai dirigenti nell'ambito degli  stanziamenti  di  bilancio,  secondo
quanto previsto da regolamento interno dell'Istituto; 
      f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'Istituto  e  le  relative  dotazioni  organiche   ed   eventuali
variazioni  trasmettendoli  per  l'approvazione   al   consiglio   di
amministrazione; 
      g) predispone  il  piano  triennale  delle  attivita'  e  degli
investimenti,  in  attuazione  degli  obiettivi  previsti  dai  piani
sanitari degli enti  cogerenti  ed  in  coerenza  con  gli  indirizzi
generali stabiliti dal consiglio di amministrazione; 
      h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attivita'
svolta dall'Istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio  di
amministrazione per l'approvazione; 
      i)  definisce  gli  obiettivi   del   direttore   sanitario   e
amministrativo   dell'Istituto   e   ne   verifica,   previo   parere
dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la  percentuale  di
conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente  alle
disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. 
    2. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore sanitario  e
dal direttore amministrativo che vengono nominati  con  provvedimento
motivato del direttore generale. 
    3. Il direttore sanitario e il direttore  amministrativo  possono
essere sospesi o  dichiarati  decaduti  dal  direttore  generale  con
provvedimento motivato. 
    4. Il rapporto di lavoro del direttore  generale,  del  direttore
sanitario  e  del  direttore  amministrativo  e'   a   tempo   pieno,
disciplinato dal  decreto  legislativo  n.  106/2012  e  dal  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive  modificazioni,  e  il  relativo
contratto e' predisposto sulla  base  dello  schema  approvato  dalla
Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti. 
    5. In caso di assenza o per i casi di cui al successivo comma 6 e
di impedimento del direttore  generale,  le  relative  funzioni  sono
svolte dal direttore sanitario. 
    6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione  presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi  o
di principi di buon andamento ed imparzialita'  dell'amministrazione,
il Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto  con
gli enti cogerenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e
provvede  alla  sostituzione  del  direttore  generale,  sentito   il
Ministro della salute. 
    7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di  cui
al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                        Collegio dei revisori 
 
    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui due
designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i  revisori  contabili
iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 39, ed uno dal Ministro dell'economia e finanze,  ed  e'  nominato
dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto. 
    2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; e' convocato
per la prima seduta dal  direttore  generale  ed  elegge  il  proprio
presidente tra i componenti di designazione regionale. 
    3. Il collegio dei revisori svolge i  compiti  dell'art.  20  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e i verbali di  revisione
sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogerenti. 
    4.   I   revisori   possono   in   qualsiasi    momento,    anche
individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo. 
    5. Ai componenti del collegio dei revisori e  al  suo  presidente
spetta un'indennita' pari alla percentuale stabilita per i componenti
dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
 
    1.  Presso  l'istituto  opera  un   organismo   indipendente   di
valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
    2. L'organismo e' composto da quattro  membri,  che  svolgono  la
loro attivita' nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati
dagli enti cogerenti tratti dal rispettivo personale. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                      Direttore amministrativo 
 
    1. Il direttore amministrativo e' scelto tra  persone  munite  di
laurea in discipline giuridiche o economiche che non  abbia  compiuto
il sessantacinquesimo anno di eta' e  che  abbia  svolto  per  almeno
cinque  anni  una  qualificata  attivita'  di  direzione  tecnica   o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o  private  di
media o grande dimensione. 
    2. Il direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
dell'Istituto. 
    3.  Per  il  direttore  amministrativo  trova   applicazione   la
disciplina sulla inconferibilita'  e  incompatibilita'  prevista  dal
decreto legislativo n. 39/2013. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Direttore sanitario 
 
    1. Il direttore sanitario e' un medico veterinario in possesso di
documentate   competenze   nel   settore   della   sanita'   pubblica
veterinaria, che non abbia compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di
eta', che  abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  una  qualificata
attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria  in  enti   o   strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. 
    2. Il  direttore  sanitario  dirige  i  servizi  tecnico-sanitari
nonche' l'attivita' scientifica di ricerca. 
    3. Per il direttore sanitario trova  applicazione  la  disciplina
sulla  inconferibilita'  e  incompatibilita'  prevista  dal   decreto
legislativo n. 39/2013. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                       Personale dell'istituto 
 
    1.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dell'Istituto   e'
disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo  n.
502/1992 e  nel  decreto  legislativo  n.  165/2001  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche). 
    2. Ai concorsi per  l'assunzione  in  Istituto  si  applicano  le
disposizioni vigenti per il reclutamento  del  personale  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale; per gli  addetti  alla  ricerca  si
applica l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano stipulato  il  16  dicembre  2010,  recepito  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2011. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                      Patrimonio e contabilita' 
 
    1.  Il  patrimonio  dell'Istituto  e'  costituito  dai  beni   di
proprieta' dell'Istituto e da quelli che pervengono all'Istituto  per
donazione o per altro titolo. Gli enti cogerenti possono concedere in
comodato d'uso gratuito immobili per  le  esigenze  di  funzionamento
dell'Istituto. 
    2. In caso di scioglimento dell'Istituto,  salva  diversa  intesa
tra gli enti cogerenti, i beni  che  compongono  il  patrimonio  sono
trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui  territorio
insistono i beni stessi. 
    3. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 502/1992  e  successive  modificazioni,  le  norme  di
gestione contabile  e  patrimoniale  delle  aziende  sanitarie  della
Regione  del  Veneto.  Si  applicano  inoltre,  ove  compatibili,  le
disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                              Controlli 
 
    1. Il controllo preventivo sugli  atti  dell'Istituto,  ai  sensi
dell'art. 14, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  106/2012,  e'
assicurato direttamente dagli enti cogerenti tramite  approvazione  e
si svolge ai sensi delle disposizioni di cui  all'art.  4,  comma  8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
    2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro
adozione, sono trasmessi ai presidenti  degli  enti  cogerenti;  tali
atti si intendono approvati con  la  forma  del  silenzio  assenso  e
diventano definitivi se gli enti cogerenti non si  pronunciano  entro
quaranta giorni dal loro ricevimento. 
    3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti,  il
termine di cui al comma 2 e' interrotto e  decorre  nuovamente  dalla
ricezione dei chiarimenti. 
    4. Lo statuto e le  sue  modifiche,  adottati  dal  consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'art. 11, sono approvati  dalla  Regione
del Veneto su conforme parere degli enti cogerenti. 
    5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli  enti  cogerenti  i
seguenti atti dell'Istituto: 
      a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano  triennale
delle attivita'; 
      b) il bilancio preventivo economico annuale e  il  bilancio  di
esercizio; 
      c) il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c); 
      d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica; 
      e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali; 
      f) il piano degli investimenti, l'acquisizione, la vendita,  le
permute,  la  costituzione  di  societa'  e  le  immobilizzazioni  di
societa'. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica  provvede
alla  revisione  dello  statuto  dell'Istituto   uniformandolo   alle
disposizioni di cui al presente accordo. 
    2. Lo statuto e' approvato con atto della Regione del  Veneto  su
conforme parere degli enti cogerenti. 
    3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,  il  consiglio  di
amministrazione,  su  proposta  del  direttore  generale,  adotta  il
regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e  le
relative dotazioni organiche. 
    4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro  i
termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la  Regione
Veneto, di intesa con gli enti cogerenti, nomina un  commissario  che
provvede all'adozione degli atti entro  quarantacinque  giorni  dalla
nomina. 
    5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto  di
cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma  3,  se  successiva,
vengono nominati il consiglio di amministrazione e  il  collegio  dei
revisori dei conti ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 17 del  presente
accordo e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 106/2012. 
    6. Il direttore generale incaricato  alla  data  dell'entrata  in
vigore dello statuto e del regolamento di cui ai commi 1 e 3 resta in
carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art.  15
del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi. 
 
Visto il Presidente: Serracchiani 
 
(Omissis)