Art. 12 
 
               Procedimento di formazione dell'intesa 
 
  1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, di  norma  a  conclusione  dell'istruttoria
effettuata dalla commissione competente. 
  2. Il CAL puo' avanzare proposte di  modifica  o  integrazione  dei
disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale. 
  3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto  a
esame  non  si  raggiunga   l'intesa   a   seguito   dell'intervenuta
negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimita',  puo'
prescinderne,  con   espressa   e   adeguata   motivazione,   dandone
comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale  gli  atti
che esprimono l'orientamento del CAL. 
  4.  L'intesa  e'  sancita  in  sede  di  riunione   del   CAL   dal
rappresentante della Giunta  regionale  e  dal  Presidente  del  CAL.
L'intesa puo' essere sancita in forma  semplificata,  anche  mediante
scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali  il  CAL
abbia  proposto  modifiche  o  integrazioni,  secondo  le   modalita'
operative definite nel regolamento interno.