Art. 13 
 
               Procedimento di acquisizione del parere 
 
  1. Il CAL esprime, con il voto  favorevole  della  maggioranza  dei
presenti, il parere, eventualmente condizionato  all'accoglimento  di
modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta da parte della Giunta regionale,  di  norma  a  conclusione
dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso  di
parita' tra voti favorevoli e  voti  contrari  al  provvedimento,  il
parere si intende espresso in senso favorevole.  Decorso  il  termine
stabilito dal presente comma, la Giunta  regionale  puo'  prescindere
dal parere. 
  2.  In  caso  di  urgenza,  su  richiesta  motivata  della   Giunta
regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo  e  il  parere
puo' essere espresso  anche  dall'Ufficio  di  Presidenza,  col  voto
favorevole  della  maggioranza  dei  componenti.  I  pareri  espressi
dall'Ufficio di  Presidenza  sono  comunicati  al  CAL  nella  seduta
immediatamente successiva. 
  3. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui
esso sia condizionato all'accoglimento di  specifiche  modifiche,  la
Giunta regionale, se intende approvare  il  provvedimento  o  se  non
intende accogliere le  modifiche,  approva  l'atto  all'unanimita'  e
motiva lo scostamento dal parere del CAL.