Art. 16 Norme transitorie 1. Il CAL come composto alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni dalla stessa disciplinate fino alla data di insediamento del CAL nella composizione di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2, comma 1, partecipa alle attivita' del CAL il Presidente dell'Unione ovvero, qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26/2014. Il CAL puo' essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti effettivi. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente al termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la seduta di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente. Fino all'elezione del Presidente la seduta di insediamento e' presieduta dal componente piu' anziano di eta'. 3. Le Province, fino alla loro soppressione, sono componenti del CAL. Alle attivita' del Consiglio partecipano i presidenti delle Province o un componente della giunta da essi delegato. 4. In via di prima applicazione della presente legge, i componenti dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, gia' nominati all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla nomina dei propri successori, conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi del comma 2. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali che prevedono funzioni in capo alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali), sono adeguate a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. 6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui al comma 5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esercita le funzioni spettanti alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ai sensi della normativa vigente. 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o piu' disegni di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione a quanto previsto dall'articolo 7.