Art. 16 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Il CAL come composto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge esercita le funzioni dalla  stessa  disciplinate  fino
alla  data  di  insediamento  del  CAL  nella  composizione  di   cui
all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
  2. Fino all'individuazione del Comune di cui all'articolo 2,  comma
1, partecipa alle attivita' del CAL il Presidente dell'Unione ovvero,
qualora lo stesso non sia stato eletto, il Sindaco del Comune con  il
maggior numero di abitanti di cui  all'articolo  7,  comma  3,  della
legge regionale  26/2014.  Il  CAL  puo'  essere  costituito  con  la
comunicazione dell'avvenuta  elezione  di  almeno  i  due  terzi  dei
componenti effettivi. L'Assessore regionale competente in materia  di
autonomie locali, successivamente al termine di cui  all'articolo  7,
comma 1, della legge regionale 26/2014, convoca il CAL per la  seduta
di insediamento, nella quale il Consiglio elegge al proprio  interno,
a maggioranza dei componenti, il Presidente.  Fino  all'elezione  del
Presidente la seduta di insediamento  e'  presieduta  dal  componente
piu' anziano di eta'. 
  3. Le Province, fino alla loro soppressione,  sono  componenti  del
CAL. Alle attivita' del  Consiglio  partecipano  i  presidenti  delle
Province o un componente della giunta da essi delegato. 
  4. In via di prima applicazione della presente legge, i  componenti
dell'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59  della  legge
regionale 26/2014, gia' nominati all'entrata in vigore della presente
legge, restano in carica fino  alla  nomina  dei  propri  successori,
conseguente al prossimo rinnovo dei componenti del CAL, ai sensi  del
comma 2. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, le leggi regionali che  prevedono  funzioni  in  capo
alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e
sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge  regionale
9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in  attuazione  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di
sanita'  e  politiche  sociali),  sono  adeguate  a  quanto  previsto
dall'articolo 9, comma 1. 
  6. Fino all'adeguamento della normativa regionale di cui  al  comma
5, il CAL integrato ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  esercita  le
funzioni spettanti alla Conferenza permanente per  la  programmazione
sanitaria,  sociale  e  sociosanitaria  regionale  ai   sensi   della
normativa vigente. 
  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge  la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o  piu'  disegni
di legge per l'adeguamento della normativa di settore in relazione  a
quanto previsto dall'articolo 7.