Art. 24 Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2014 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 e' sostituito dal seguente: «La mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata all'unanimita' dalla conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonche' la mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.».