Art. 24 
 
        Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2014 
 
  1. Il secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  7  della  legge
regionale  26/2014  e'   sostituito   dal   seguente:   «La   mancata
presentazione  della  proposta  di  atto  costitutivo  e  di  statuto
dell'Unione, approvata all'unanimita' dalla conferenza  dei  Sindaci,
entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del   Piano   di   riordino
territoriale di cui all'articolo  4,  comma  6,  nonche'  la  mancata
approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione  entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comporta  l'esercizio
del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.».