Art. 28 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26/2014 1. All'articolo 13 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo la parola «Comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti» e le parole «incrementato di una unita'» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato di due unita'»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se piu' favorevole».