Art. 28 
 
       Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 26/2014 
 
  1. All'articolo 13 della legge regionale 26/2014 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 3 dopo la parola «Comuni» sono  inserite  le  seguenti:
«con  popolazione  superiore  a   5.000   abitanti»   e   le   parole
«incrementato  di  una  unita'»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«incrementato di due unita'»; 
  b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  se
piu' favorevole».