Art. 3 
 
                  Partecipazione ai lavori del CAL 
 
  1.  Partecipa  con  diritto  di  parola  ai  lavori  del   CAL   un
rappresentante per ciascuna Assemblea di comunita' linguistica di cui
all'articolo  21  della  legge  regionale  26/2014,  designato  dalla
rispettiva Assemblea. 
  2. La consultazione delle Assemblee di comunita' linguistica di cui
all'articolo 21, comma 4, della legge  regionale  26/2014,  attinente
alle  rispettive  minoranze,  qualora  relativa  ad   atti   di   cui
all'articolo  8,  si  realizza   mediante   la   partecipazione   dei
rappresentanti delle  suddette  Assemblee  ai  lavori  del  CAL,  con
diritto di voto. 
  3. I  Presidenti  dell'Associazione  regionale  Comuni  del  Friuli
Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni,  Comunita',
Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG)  o  loro  delegati
partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL. 
  4.  Ai  lavori  del  CAL  presenziano  i  componenti  della  Giunta
regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti  sottoposti
all'esame.