Art. 3 Partecipazione ai lavori del CAL 1. Partecipa con diritto di parola ai lavori del CAL un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunita' linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, designato dalla rispettiva Assemblea. 2. La consultazione delle Assemblee di comunita' linguistica di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL, con diritto di voto. 3. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunita', Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL. 4. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.