Art. 40 
 
Attivita' della Centrale unica di committenza regionale di  cui  alla
     legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria 
 
  1.  Ai  fini  del  conseguimento  di  risparmi  di   spesa,   della
razionalizzazione della domanda e della  fornitura  del  servizio  di
tesoreria e  della  condivisione  delle  informazioni  sulla  finanza
regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 43, comma  1,  lettera  a),  e  44,
comma 4, della legge regionale 26/2014, limitatamente al servizio  di
tesoreria espleta, anche a favore degli enti del  Servizio  sanitario
regionale e dell'Agenzia regionale per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA) del Friuli Venezia Giulia, la gara per la  stipula  del  nuovo
contratto, a seguito della scadenza di quello efficace alla  data  di
entrata in vigore delle presenti disposizioni, con  le  modalita'  di
cui all'articolo 46 della legge regionale 26/2014. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 forniscono  alla  Centrale  unica  di
committenza regionale  ogni  contributo  informativo,  documentale  e
tecnico necessario  per  la  redazione  degli  atti  di  gara  e,  in
generale, per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  presente
articolo.