Art. 40 Attivita' della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 26/2014 in materia di servizio di tesoreria 1. Ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, della razionalizzazione della domanda e della fornitura del servizio di tesoreria e della condivisione delle informazioni sulla finanza regionale, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), e 44, comma 4, della legge regionale 26/2014, limitatamente al servizio di tesoreria espleta, anche a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia, la gara per la stipula del nuovo contratto, a seguito della scadenza di quello efficace alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con le modalita' di cui all'articolo 46 della legge regionale 26/2014. 2. Gli enti di cui al comma 1 forniscono alla Centrale unica di committenza regionale ogni contributo informativo, documentale e tecnico necessario per la redazione degli atti di gara e, in generale, per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo.