Art. 41 
 
                       Proroga di graduatorie 
 
  1. Al  fine  di  garantire,  da  parte  delle  amministrazioni  del
comparto unico del pubblico impiego regionale e  locale,  l'esercizio
delle funzioni e delle attivita' legate ai  servizi  educativi  nelle
more  dell'espletamento,  per  detta   finalita',   delle   procedure
concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro
a tempo indeterminato,  le  graduatorie  delle  selezioni  pubbliche,
bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento  delle
suddette attivita', in corso di validita' alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.