Art. 41 Proroga di graduatorie 1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attivita' legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalita', delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attivita', in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.