Art. 42 Modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 1. Dopo il comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e' inserito il seguente: «29-bis. Le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.».