Art. 42 
 
       Modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 
 
  1. Dopo il comma 29  dell'articolo  12  della  legge  regionale  30
dicembre 2008,  n.  17  (Legge  finanziaria  2009),  e'  inserito  il
seguente: 
  «29-bis. Le limitazioni previste dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui  all'articolo
13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26  (Riordino
del sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative), in regola con gli  obblighi  di  cui  ai
commi da 25 a 29.».