Art. 5 Funzionamento del CAL 1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalita' di eventuali sedute riservate. 2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalita' stabilite dal regolamento interno. 3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonche' a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicita'. 4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto puo' essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilita' del voto. 5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonche' soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalita' fissati dal regolamento interno. 6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento interno. 7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attivita' del CAL.