Art. 5 
 
                        Funzionamento del CAL 
 
  1. Le  sedute  del  CAL  sono  pubbliche;  il  regolamento  interno
disciplina i casi e le modalita' di eventuali sedute riservate. 
  2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della  maggioranza
dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica,  con
le modalita' stabilite dal regolamento interno. 
  3. Le convocazioni  e  gli  ordini  del  giorno  del  CAL  e  delle
commissioni eventualmente  costituite  sono  trasmessi  al  Consiglio
regionale,  alla  Giunta  regionale,  nonche'  a  tutte   le   Unioni
territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicita'. 
  4. Le deliberazioni sono adottate  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. Il voto puo' essere espresso anche mediante
posta  elettronica  certificata  o  altro  strumento  telematico  che
garantisca la riferibilita' del voto. 
  5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro  a
cui possono partecipare i  funzionari  competenti,  nonche'  soggetti
esperti nelle materie trattate, nei casi e con le  modalita'  fissati
dal regolamento interno. 
  6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti  o
deliberanti in luogo del CAL secondo le modalita' e nei casi previsti
dal regolamento interno. 
  7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale  e
le risorse strumentali necessarie al funzionamento e  alle  attivita'
del CAL.