Art. 7 Collaborazione istituzionale permanente 1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e gli altri soggetti portatori di interessi. 2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche che riguardano materie di interesse per il sistema delle autonomie locali, al fine di giungere alla predisposizione di atti, i cui contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti. 3. L'Osservatorio per la riforma, di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014, si riunisce nella sede del CAL e si avvale del supporto di segreteria della struttura regionale competente in materia di autonomie locali. 4. Le Assemblee di comunita' linguistica, di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, possono avvalersi della sede del CAL per l'esercizio delle proprie funzioni.