Art. 7 
 
               Collaborazione istituzionale permanente 
 
  1. Il CAL costituisce la sede della collaborazione  permanente  tra
la Regione, il sistema delle autonomie locali e  gli  altri  soggetti
portatori di interessi. 
  2. Presso il CAL ha luogo il confronto relativamente alle tematiche
che riguardano materie di interesse per il  sistema  delle  autonomie
locali, al fine di giungere  alla  predisposizione  di  atti,  i  cui
contenuti costituiscano la sintesi dei vari interessi coinvolti. 
  3. L'Osservatorio per la riforma,  di  cui  all'articolo  59  della
legge regionale 26/2014, si riunisce nella sede del CAL e  si  avvale
del supporto di segreteria della struttura  regionale  competente  in
materia di autonomie locali. 
  4. Le Assemblee di comunita' linguistica, di  cui  all'articolo  21
della legge regionale 26/2014, possono avvalersi della sede  del  CAL
per l'esercizio delle proprie funzioni.