Art. 10 
 
                Piano regionale di tutela delle acque 
 
  1. In attuazione dell'art. 121 del decreto legislativo 152/2006  la
Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del
Piano regionale di tutela delle acque. 
  2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli  aggiornamenti
del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si  avvale  del
supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente - ARPA. 
  3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce  piano
di settore ai sensi della normativa regionale vigente in  materia  di
urbanistica, e' sottoposto alla procedura di  valutazione  ambientale
strategica (VAS). 
  4. La Giunta regionale, su proposta  dell'Assessore  competente  in
materia di  ambiente,  di  concerto  con  l'Assessore  competente  in
materia  di  pianificazione  territoriale,  nonche'  con  l'Assessore
competente in materia di risorse agricole e forestali,  acquisito  il
parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il  progetto  del
Piano regionale di tutela delle acque. 
  5. Il progetto  del  Piano  regionale  di  tutela  delle  acque  e'
sottoposto al parere della competente Commissione consiliare  che  si
esprime  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di   ricezione   della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il  progetto  del  Piano
regionale  di  tutela  delle  acque  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale. 
  6. In conformita' alla normativa vigente in materia di informazione
ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano  regionale
di tutela delle acque e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana e nel Bollettino  ufficiale  della  Regione,  con
l'indicazione delle modalita' di diffusione e di messa a disposizione
delle informazioni e delle modalita'  di  esercizio  del  diritto  di
accesso alle informazioni da parte del  pubblico  e  degli  organismi
interessati. 
  7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione  delle
parti interessate la Regione fissa un termine  non  inferiore  a  sei
mesi per la presentazione di osservazioni scritte  sul  progetto  del
Piano regionale di tutela delle acque. 
  8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
7 la Giunta regionale si  esprime  sulle  osservazioni  pervenute  ed
entro  i  successivi  sessanta  giorni,  a   seguito   dell'eventuale
revisione del progetto di Piano  regionale  di  tutela  delle  acque,
previo eventuale aggiornamento delle misure di  salvaguardia,  adotta
il Piano regionale di tutela delle acque. 
  9. Il Piano regionale di tutela delle  acque,  ai  sensi  dell'art.
121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e' trasmesso  per  le
verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' all'Autorita' di bacino  distrettuale,
che esprimono il parere  vincolante  entro  centoventi  giorni  dalla
trasmissione. 
  10.  Entro  sei  mesi  dall'acquisizione  del   parere   favorevole
dell'Autorita' di bacino distrettuale di cui al  comma  9,  il  Piano
regionale  di  tutela  delle  acque  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale. 
  11. Il Piano regionale di tutela  delle  acque  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione e  sul  sito  istituzionale  della
Regione. L'avviso di avvenuta approvazione  del  Piano  regionale  di
tutela delle acque e'  pubblicato,  contestualmente,  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a  diffusione
regionale. 
  12. Dalla data di adozione  del  progetto  di  Piano  regionale  di
tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati  concessioni
di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da
quello idropotabile, nonche' autorizzazioni,  concessioni,  permessi,
nulla  osta,  atti  di  consenso,  concernenti  opere,  interventi  o
attivita', compresi i relativi  rinnovi  e  varianti,  che  siano  in
contrasto con le misure di  salvaguardia  del  Piano.  Le  misure  di
salvaguardia del Piano  sono  definite  con  la  deliberazione  della
Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso. 
  13. Le prescrizioni normative  contenute  nel  Piano  regionale  di
tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti
pubblici  e  privati  che  esercitano  le  funzioni  e  le  attivita'
disciplinate  dalla  presente  legge;  le  prescrizioni  di   vincoli
contenute nel Piano stesso  comportano  l'adeguamento  delle  diverse
destinazioni  d'uso  previste  dagli  strumenti   di   pianificazione
comunale e sovracomunale, secondo la procedura per  le  varianti  non
sostanziali degli strumenti di pianificazione. 
  14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela  delle
acque non sono ammesse nuove con-cessioni di derivazione  d'acqua  in
contrasto con le prescrizioni del Piano stesso. 
  15. All'infuori delle  revisioni  e  degli  aggiornamenti  previsti
dall'art. 121, comma 5, del decreto legislativo  152/2006,  il  Piano
regionale di tutela delle acque e' aggiornato con deliberazione della
Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo  e
agli esiti delle attivita'  di  monitoraggio,  con  riferimento  alle
variazioni dello stato ecologico dei corpi idrici.