Art. 13 Rapporti istituzionali e di collaborazione 1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto, nonche' nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, puo' concludere con enti territoriali interni agli Stati confinanti intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al coordinamento delle attivita' nel settore della difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri. 2. Il Presidente della Regione puo' stipulare accordi con gli Stati confinanti e intese con la Regione Veneto per il coordinamento organizzativo e l'esercizio congiunto delle funzioni amministrative relative ai fiumi transfrontalieri o che fanno da confine con la Regione Friuli Venezia Giulia. 3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a stipulare le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 su conforme deliberazione della Giunta regionale. 4. L'Amministrazione regionale puo' avviare rapporti di collaborazione con le Universita' degli studi e gli Istituti di ricerca per lo svolgimento di attivita' di ricerca inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.