Art. 13 
 
             Rapporti istituzionali e di collaborazione 
 
  1.  Il  Presidente  della  Regione,  nell'ambito  delle  competenze
previste dallo Statuto, nonche' nel rispetto della normativa statale,
dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  europeo  e  degli  obblighi
internazionali, puo' concludere con enti  territoriali  interni  agli
Stati confinanti intese dirette alla gestione in comune delle  misure
finalizzate al coordinamento delle attivita' nel settore della difesa
del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri. 
  2. Il Presidente della Regione puo' stipulare accordi con gli Stati
confinanti e intese  con  la  Regione  Veneto  per  il  coordinamento
organizzativo e l'esercizio congiunto delle  funzioni  amministrative
relative ai fiumi transfrontalieri o che  fanno  da  confine  con  la
Regione Friuli Venezia Giulia. 
  3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a stipulare le intese
e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 su conforme  deliberazione  della
Giunta regionale. 
  4.   L'Amministrazione   regionale   puo'   avviare   rapporti   di
collaborazione con le Universita'  degli  studi  e  gli  Istituti  di
ricerca per lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca  inerenti  alle
materie disciplinate dalla presente legge.