Art. 15 
 
                         Funzioni dei Comuni 
 
  1. Sui corsi d'acqua di classe 5  i  Comuni  svolgono  le  seguenti
funzioni: 
    a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di
cui all'art. 4, comma 2; 
    b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso
gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale
o attraverso il regolamento di polizia rurale; 
    c)  l'esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione   ordinaria
dell'alveo; 
    d) la realizzazione degli interventi  di  manutenzione  ordinaria
delle opere idrauliche di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numero
1; 
    e)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria delle difese di sponda e degli argini; 
    f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e  dei  servizi  di  polizia
idraulica; 
    g) il rilascio delle  autorizzazioni  di  attingimento  di  acque
superficiali a mezzo di dispositivi mobili  o  semi-fissi,  ai  sensi
dell'art. 40, comma 1; 
    h) l'affidamento in concessione degli interventi di  manutenzione
dell'alveo  dei  corsi  d'acqua  mediante  estrazione  e  asporto  di
materiale litoide, ai sensi dell'art. 22; 
    i) la riscossione ai sensi dell'art.  30,  comma  6,  dei  canoni
demaniali per l'estrazione di  materiale  litoide  nell'ambito  degli
interventi di manutenzione degli alvei, nonche' la trasmissione, alla
struttura regionale competente in materia di difesa del suolo,  della
relativa relazione. 
  2. Sui corsi d'acqua di  tutte  le  classi  i  Comuni  svolgono  le
seguenti funzioni: 
    a) l'esecuzione degli interventi di cui  all'art.  31,  comma  1,
lettere a), b) e d), relativi  alle  opere  idrauliche  di  rilevanza
comunale; 
    b) l'adozione di misure per la  sicurezza  delle  persone  e  del
transito, limitatamente alla viabilita'  e  agli  spazi  pubblici  di
competenza comunale, in prossimita' dei corsi d'acqua; 
    c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale  di  materiale
litoide di cui all'art. 29; 
    d) gli adempimenti concernenti il rilascio  delle  autorizzazioni
di attingimento di acque superficiali, in zona montana,  a  mezzo  di
dispositivi fissi, di cui all'art. 40, commi 2 e 5. 
  3. I  Comuni  eseguono  le  opere  di  difesa  dei  centri  abitati
costieri, nonche' gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte
salve le competenze statali e regionali in materia di porti. 
  4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei  dissesti
franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'art. 34. 
  5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere  idrauliche
ai sensi  dell'art.  5,  comma  5,  nonche'  all'implementazione  del
Catasto  regionale  delle  opere  idrauliche  e  idraulico-forestali,
trasmettendo  su  supporto  informatico  alla   struttura   regionale
competente in materia di difesa del suolo, entro il  primo  trimestre
di ogni anno, i dati relativi alle opere che,  nell'anno  precedente,
hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
  6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione  delle
sanzioni di cui all'art. 56, ai sensi dell'art. 57, nell'ambito delle
funzioni ai medesimi attribuite. 
  7.  Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale   comunale   e
sovracomunale, di cui viene dato conto nel  Rapporto  comunale  sullo
stato del territorio previsto  all'art.  36,  comma  2,  della  legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), nonche' i  piani
comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia
di cui all'art. 4. 
  8.  Le  norme  di  attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale  comunale  e   sovracomunale   non   possono   contenere
prescrizioni  progettuali  o  tipologiche  inerenti  agli  interventi
relativi ai corsi d'acqua  di  cui  all'art.  20,  comma  1,  e  agli
interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'art.  31,  comma
1, nonche' alle opere idraulico-forestali di cui all'art.  32,  comma
2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4. 
  9.  Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale   comunale   e
sovracomunale contengono misure  e  disposizioni  volte  a  garantire
l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo. 
  10.  I  Comuni  rivieraschi  possono   avviare   un   processo   di
consultazione con gli altri Comuni  i  cui  territori  insistono  sul
medesimo bacino idrografico, volto a  costituire  i  presupposti  per
l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione
di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici  e
privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di
azioni   finalizzate   alla   riqualificazione   ambientale   e    la
rigenerazione socio-economica  del  sistema  fluviale,  coordinate  e
integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale. 
  11. Al  fine  di  rendere  la  realizzazione  degli  interventi  di
competenza  comunale,  relativi  ai  corsi  d'acqua  e   alle   opere
idrauliche,  coerente  con  la  gestione   complessiva   della   rete
idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i  progetti  degli
interventi alla valutazione della struttura regionale  competente  in
materia di difesa del suolo. 
  12.  Ai  fini  della  progettazione  e  della  realizzazione  degli
interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua  e  alle
opere idrauliche, i Comuni possono  avvalersi  della  Regione  e  dei
Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni. 
  13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste
dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative).