Art. 15 Funzioni dei Comuni 1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni: a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'art. 4, comma 2; b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale; c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo; d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numero 1; e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini; f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica; g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semi-fissi, ai sensi dell'art. 40, comma 1; h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'art. 22; i) la riscossione ai sensi dell'art. 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonche' la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione. 2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni: a) l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e d), relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale; b) l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilita' e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimita' dei corsi d'acqua; c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'art. 29; d) gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'art. 40, commi 2 e 5. 3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonche' gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti. 4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'art. 34. 5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 5, comma 5, nonche' all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56, ai sensi dell'art. 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite. 7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'art. 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), nonche' i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'art. 4. 8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'art. 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'art. 31, comma 1, nonche' alle opere idraulico-forestali di cui all'art. 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4. 9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo. 10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale. 11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo. 12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni. 13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).