Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  difesa  del  suolo  e'  realizzata  attraverso  una   serie
coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze
e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti
fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio
idrogeologico e idraulico, la prevenzione e  la  stabilizzazione  dei
fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente. 
  2. La Regione assicura la  fruizione  e  la  gestione  del  demanio
idrico  in  funzione  di  un  razionale   assetto   economico-sociale
garantendo la protezione degli aspetti ambientali a essi connessi. 
  3. La  Regione,  ai  fini  della  riduzione  del  consumo  d'acqua,
promuove misure  di  ammodernamento  delle  infrastrutture  pubbliche
irrigue, nonche' incentiva la trasformazione delle stesse da  sistemi
a scorrimento a sistemi che consentano  un  maggior  risparmio  della
risorsa idrica. 
  4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneita' delle  condizioni
di salvaguardia  della  vita  umana  e  del  territorio,  nonche'  di
utilizzazione delle risorse e dei beni  e  di  gestione  dei  servizi
connessi, effettua la valutazione sistemica del territorio  regionale
mediante la predisposizione di un sistema di  strumenti  conoscitivi,
la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli  interventi
destinati al conseguimento degli obiettivi della presente legge. 
  5. Gli  enti  pubblici  operanti  sul  territorio  concorrono  alla
realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge in  base  ai
principi di sussidiarieta', di leale collaborazione e di adeguatezza.