Art. 20 Interventi relativi ai corsi d'acqua 1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attivita': a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati: 1) alla conservazione e al ripristino della capacita' di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico; 2) alla conservazione delle zone di espansione naturale; 3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale; b) interventi di regimazione idraulica; c) interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua; d) interventi di regolazione idraulica. 2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati pri-oritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attra-verso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalita' previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione puo' essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazio-ne delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione puo' acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacita' di laminazione dei corsi d'acqua. 4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), e' motivata, nonche' adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.