Art. 20 
 
                Interventi relativi ai corsi d'acqua 
 
  1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi  d'acqua
si concretizzano nelle seguenti attivita': 
    a) interventi di manutenzione dell'alveo dei  corsi  d'acqua  che
non comportano la realizzazione di opere, finalizzati: 
      1) alla  conservazione  e  al  ripristino  della  capacita'  di
deflusso delle sezioni  dei  corsi  d'acqua  e  del  corretto  regime
idraulico; 
      2) alla conservazione delle zone di espansione naturale; 
      3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le  sponde
o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione  non
compatibile  con  l'assetto  idrodinamico  del  corso  d'acqua  e  le
esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale; 
    b) interventi di regimazione idraulica; 
    c) interventi  di  rinaturazione  degli  ambiti  fluviali,  anche
mediante il  ripristino  della  vegetazione  ripariale  autoctona,  e
interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree  di
espansione naturale dei corsi d'acqua; 
    d) interventi di regolazione idraulica. 
  2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 1), sono realizzati  pri-oritariamente  attraverso
la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso  in
cui detta  movimentazione  non  sia  sufficiente  a  ripristinare  la
sezione  dell'alveo  e  delle  golene,   sono   attuati   attra-verso
l'estrazione e l'asporto del  materiale  litoide,  con  le  modalita'
previste agli articoli 21, 22, 23, 24,  25,  27  e  28.  Qualora  gli
interventi  di  manutenzione  dell'alveo  siano  attuati   attraverso
l'estrazione e l'asporto del materiale litoide,  con  la  concessione
puo' essere autorizzato il deposito e il  mantenimento  in  sito  del
materiale stesso in conformita' a quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  n.
161,  del  10  agosto  2012,  (Regolamento  recante   la   disciplina
dell'utilizzazio-ne delle terre e rocce da  scavo),  ovvero,  ove  ne
ricorrano le condizioni, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.
41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni  urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma  1,
lettera c), la Regione puo' acquisire le aree costituenti  pertinenze
dei corsi d'acqua o aventi  funzione  di  espansione  delle  piene  o
finalizzate alla conservazione e al  ripristino  della  capacita'  di
laminazione dei corsi d'acqua. 
  4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione  idraulica  o
di regolazione idraulica di cui al comma  1,  lettere  b)  e  d),  e'
motivata, nonche' adeguatamente documentata, sulla base di specifiche
valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano
anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala  del
corso d'acqua.