Art. 23 
 
                 Concessione per bacini idrografici 
                      o aste fluviali continue 
 
  1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi  di
manutenzione ai sensi dell'art. 21, comma 1, che  interessano  bacini
idrografici o aste fluviali continue e' affidata con le modalita'  di
cui al medesimo art. 21, per un periodo massimo di dieci anni. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dal  rilascio  del   provvedimento   di
concessione,  a  pena   di   revoca   del   medesimo,   il   soggetto
concessionario presenta  all'ente  competente  per  classe  di  corso
d'acqua, un programma in  cui  sono  individuati  gli  interventi  di
manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento
del  rilascio  del  provvedimento  di  concessione,  nonche'   quelli
derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli  alvei  dei
corsi d'acqua interessati. 
  3. Nei bacini idrografici  e  nelle  aste  fluviali  oggetto  della
concessione di cui al comma 1 non e' ammessa la  presentazione  delle
istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 25.