Art. 23 Concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue 1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'art. 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue e' affidata con le modalita' di cui al medesimo art. 21, per un periodo massimo di dieci anni. 2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonche' quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati. 3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non e' ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 25.