Art. 25 Concessione per interventi indicati dai soggetti interessati 1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'art. 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonche' nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1. 2. L'istanza di concessione e' presentata all'ente competente per classe di corso d'acqua che, entro i successivi trenta giorni, rigetta l'istanza qualora ritenga l'intervento in contrasto con il buon regime delle acque o non necessario ai fini della manutenzione dell'alveo, ovvero, provvede alla pubblicazione dell'istanza medesima nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima. 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 523/1904, individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto piu' adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.