Art. 25 
 
                 Concessione per interventi indicati 
                      dai soggetti interessati 
 
  1. Le istanze volte a  ottenere  la  concessione  per  l'esecuzione
degli interventi di manutenzione degli  alvei  di  cui  all'art.  21,
comma 1, indicati dai soggetti  interessati,  non  sono  ammesse  nei
tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonche' nei corsi
d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla  Giunta  regionale
ai sensi dell'art. 21, comma 1. 
  2. L'istanza di concessione e' presentata all'ente  competente  per
classe di corso  d'acqua  che,  entro  i  successivi  trenta  giorni,
rigetta l'istanza qualora ritenga l'intervento in  contrasto  con  il
buon regime delle acque o non necessario ai fini  della  manutenzione
dell'alveo, ovvero, provvede alla pubblicazione dell'istanza medesima
nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del  comune
sul  cui  territorio  insiste  l'intervento  previsto  e   sul   sito
istituzionale della Regione. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza  di
concessione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,  i  soggetti
interessati possono presentare istanze  di  concessione  relative  al
medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti  con
quella presentata per prima. 
  4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3
l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri
definiti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto  523/1904,  individua
tra  le  istanze  concorrenti  quella  relativa   all'intervento   di
manutenzione  ritenuto  piu'  adeguato  alle  esigenze  di  carattere
idraulico dell'alveo  interessato,  la  quale  costituisce  base  per
l'assegnazione, con le modalita'  previste  dal  regolamento  di  cui
all'art.  14,  comma  1,   lettera   b),   della   concessione   alla
realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che
hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.