Art. 29 Prelievo di materiale litoide per uso personale 1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalita' commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, e' rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti resi-denti, per una quantita' annuale massima di 20 metri cubi per ciascun nucleo familiare. 2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua. 3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantita' di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non e' soggetto ad autorizzazione.