Art. 29 
 
           Prelievo di materiale litoide per uso personale 
 
  1. L'autorizzazione al prelievo  per  uso  personale  di  materiale
litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per  usi
domestici  e  senza  finalita'  commerciali,  sui  corsi  d'acqua  di
qualunque classe, e' rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal
Comune competente per territorio, a favore degli abitanti resi-denti,
per una quantita' annuale massima di 20 metri cubi per ciascun nucleo
familiare. 
  2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni  di
cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua. 
  3. Il prelievo occasionale per uso personale  o  didattico  di  una
modesta  quantita'  di  ciottoli,  comunque  non  superiore  a  dieci
decimetri cubi, non e' soggetto ad autorizzazione.