Art. 30 
 
       Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide 
 
  1. Con decreto del Presidente della Regione,  previa  deliberazione
della  Giunta  regionale,  su   proposta   dell'Assessore   regionale
competente in materia di  ambiente,  sono  determinati,  con  cadenza
almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per
l'esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  alvei   che
comportano l'estrazione di materiale  litoide,  rilasciate  ai  sensi
degli articoli 23, 24 e 25, nonche' alle attivita'  di  cui  all'art.
28. 
  2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono  aggiornati  ogni  due
anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT  sui  prezzi
al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con  decreto
del  direttore  centrale  della  struttura  regionale  competente  in
materia di ambiente. 
  3. L'indennita' per l'occupazione delle aree del demanio idrico  di
cui all'art. 22, comma 2, e' compresa nel canone  demaniale  relativo
alla concessione di estrazione di materiale litoide. 
  4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti  nella
zona montana, la Giunta regionale puo'  stabilire  la  riduzione  dei
canoni demaniali per l'estrazione di  materiale  litoide  fissati  ai
sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i  tratti
dei corsi d'acqua interessati. 
  5. Il canone demaniale e'  suddiviso  in  rate  trimestrali  ed  e'
corrisposto  alla  scadenza   di   ogni   trimestre.   Pri-ma   della
sottoscrizione del disciplinare il soggetto istante versa un  acconto
pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale  annuo.  Nel
caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate  alla  tutela
ambientale, l'attivita' oggetto della concessione sia sospesa per  un
periodo eccedente i tre mesi, la corresponsione del canone  demaniale
e' sospesa per lo stesso periodo. 
  6. I canoni demaniali di cui al comma  1  sono  riscossi  dall'ente
competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al  50  per
cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo  di  ogni
anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica  trasmettono  alla  struttura
regionale competente in materia di difesa  del  suolo  una  relazione
recante l'ammontare dei canoni demaniali  introitati  nell'annualita'
di riferimento e la destinazione dei relativi proventi. 
  7. Non e' soggetto al pagamento dei  canoni  demaniali  di  cui  al
comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'art. 29. 
  8.  Il  provvedimento  di  concessione   per   l'esecuzione   degli
interventi di manutenzione  degli  alvei  di  cui  all'art.  21  puo'
disporre che l'ammontare del canone demaniale sia  compensato,  anche
parzialmente, secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui
all'art.  14,  comma  1,  lettera  b),  numero  4),  con   il   costo
dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della  realizzazione  di
opere idrauliche, di studi, di mo-nitoraggi ambientali sul tratto  di
corso  d'acqua  interessato,  ritenuti  necessari   dalla   struttura
regionale competente in materia di difesa del suolo  e  indicati  nel
provvedimento stesso. 
  9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 e' data  priorita'
alla realizzazione degli interventi di  cui  all'art.  21  nei  corsi
d'acqua  in  zona  montana  il  cui  costo   e'   compensato,   anche
integralmente,  con  l'ammontare  del  canone  demaniale  dovuto  per
l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un  corso
d'acqua in pianura. 
  10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 21,  comma  1
1, la corresponsione del canone dema-niale  puo'  essere  interamente
compensata con i lavori di asporto del materiale litoide. 
  11.  Non  sono  soggette  al  pagamento  del  canone  demaniale  le
operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato  a  mantenere
in efficienza  le  opere  di  presa  degli  impianti  di  derivazione
d'acqua. A tal fine  si  considerano  parte  dell'opera  di  presa  i
manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e  alla  separazione  del-la
frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse  funzionali
alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche  di  presa,  le
griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini
di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.