Art. 30 Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonche' alle attivita' di cui all'art. 28. 2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente. 3. L'indennita' per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'art. 22, comma 2, e' compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide. 4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale puo' stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati. 5. Il canone demaniale e' suddiviso in rate trimestrali ed e' corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Pri-ma della sottoscrizione del disciplinare il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attivita' oggetto della concessione sia sospesa per un periodo eccedente i tre mesi, la corresponsione del canone demaniale e' sospesa per lo stesso periodo. 6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualita' di riferimento e la destinazione dei relativi proventi. 7. Non e' soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'art. 29. 8. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'art. 21 puo' disporre che l'ammontare del canone demaniale sia compensato, anche parzialmente, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4), con il costo dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della realizzazione di opere idrauliche, di studi, di mo-nitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e indicati nel provvedimento stesso. 9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 e' data priorita' alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo e' compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura. 10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 21, comma 1 1, la corresponsione del canone dema-niale puo' essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide. 11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione del-la frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.