Art. 34 Interventi di sistemazione dei dissesti franosi 1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'art. 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza. 2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa. 3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato. 4. Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui al comma 2 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi previsto dall'art. 11 con la seguente classificazione: a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione; b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonche' al mantenimento della funzionalita' delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali; c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalita' delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali. 5. Il Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11 definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri: a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessita' di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche; b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.