Art. 35 Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua 1. In attuazione dell'art. 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, e' istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonche' raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi. 2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto: a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio; b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo; c) l'uso dell'acqua derivata. 3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua e' strumento di supporto per la pianificazione delle utiliz-zazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'art. 42, comma 10. 4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche: a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilita' con gli standard regionali e nazionali; b) valida e certifica i dati del Catasto regionale, la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformita' all'originale dei dati in esso contenuti; c) aggiorna i dati del Catasto regionale con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono, validano e certificano i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'art. 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione. 6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua e' reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.