Art. 36 
 
                    Deflusso minimo vitale - DMV 
 
  1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario
alla vita negli alvei sottesi  al  mantenimento  della  capacita'  di
autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli  equilibri
degli ecosistemi interessati, nonche' al mantenimento dell'equilibrio
del bilancio idrico, e' determinato per  i  corsi  d'acqua  o  per  i
tratti di corsi d'acqua,  dalla  struttura  regionale  competente  in
materia di gestione delle risorse idriche, con le modalita'  indicate
dal Piano regionale di tutela delle acque. 
  2. Per le nuove concessioni di  derivazione  d'acqua,  nonche'  nei
casi di variante sostanziale o di rinnovo di  concessioni  esistenti,
il relativo provvedimento prevede un piano di  monitoraggio,  redatto
in base alle linee guida di cui all'art. 14, comma 2, lettera k),  di
durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del
DMV determinato con le modalita'  indicate  dal  Piano  regionale  di
tutela delle acque, ai fini del  raggiungimento  degli  obiettivi  di
qualita'. 
  3. I concessionari di derivazione d'acqua possono  presentare  alla
struttura regionale competente in ma-teria di gestione delle  risorse
idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV,
con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, lettera i). 
  4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione
delle  risorse  idriche  autorizzi  l'ef-fettuazione   dell'esercizio
sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale   e   alla   salvaguardia   delle
caratteristiche  morfologiche  del  corpo   idrico,   e'   verificata
attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee  guida
di cui all'art. 14, comma 2, lettera k). 
  5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del  DMV  risultante  dalla
sperimentazione sostituisce quello determinato secondo  le  modalita'
previste dal Piano regionale di tutela delle acque. 
  6.  Sono  fatti  salvi,  fino  alla  loro  scadenza,  i   programmi
sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge  regionale
27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle  derivazioni
d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano  regionale  di
tutela delle acque. 
  7. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse idriche attua le attivita' di verifica e di  studio  ai  fini
del monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione  degli
obblighi di rilascio determinati con le modalita' indicate dal  Piano
regionale di tutela delle acque.