Art. 37 Utilizzazione di acque sotterranee 1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'art. 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalita' indicate ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera j). 2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione. 3. In attuazione dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire il man-tenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalita' tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali. 4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i), i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali, adeguano le modalita' di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo. 6. In attuazione dell'art. 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'art. 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilita' con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attivita' termali.