Art. 37 
 
                 Utilizzazione di acque sotterranee 
 
  1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale,  ai  fini
dell'implementazione  del  Catasto  regionale   delle   utilizzazioni
d'acqua ai sensi dell'art. 35, comma 5, censiscono  le  utilizzazioni
di acque sotterranee a  uso  domestico  in  atto  sul  territorio  di
competenza, con le modalita' indicate ai sensi dell'art. 14, comma 2,
lettera j). 
  2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 5,  i
Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici  fontanili
e provvedono alla relativa manutenzione. 
  3. In attuazione dell'art. 114, comma 1,  del  decreto  legislativo
152/2006, al fine di garantire il man-tenimento e  il  raggiungimento
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici indicati  al  titolo  II
della parte terza del medesimo  decreto  legislativo  152/2006,  sono
disciplinati con il regolamento regionale  di  cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  i),  i  criteri  e  le  modalita'   tecniche   di
restituzione delle acque derivanti da  sondaggi  e  da  perforazioni,
effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle  concessioni
di  coltivazione  e  delle  concessioni  di  derivazione   di   acque
sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita'
termali. 
  4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3  si  applicano
anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle
concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi  geotermici
o di scambio termico e per attivita' termali, rilasciati alla data di
entrata in vigore del regolamento medesimo. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i), i  titolari  dei
permessi di  ricerca,  delle  concessioni  di  coltivazione  e  delle
concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi  geotermici
o di scambio termico e per attivita' termali, adeguano  le  modalita'
di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo. 
  6.  In  attuazione  dell'art.  124,  commi  3  e  5,  del   decreto
legislativo 152/2006, al fine di garantire  che  lo  scarico  avvenga
senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono  disciplinati  con  il
regolamento regionale di cui all'art. 14,  comma  1,  lettera  j),  i
criteri   per   la   valutazione   della   compatibilita'   con    le
caratteristiche del  corpo  ricettore,  degli  scarichi  delle  acque
utilizzate per  scopi  geotermici,  delle  acque  degli  impianti  di
scambio  termico  e  delle  acque  reflue  provenienti  da  attivita'
termali.