Art. 4 
 
                  Classificazione dei corsi d'acqua 
 
  1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei  corsi
d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art.  6,  comma
3, lettera a),  costituiscono  la  rete  idrografica  del  territorio
regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi: 
    a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali  principali,
il cui bacino  idrografico  si  estende  prevalentemente  nella  zona
montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonche' i
loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie
superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi  d'acqua  e  i  relativi
affluenti  ricadenti   nei   fondovalle   montani   mantengono   tale
classificazione fino ai tratti che attraversano o  si  sviluppano  in
corrispondenza dell'ultimo centro abitato  di  fondovalle,  sia  esso
capoluogo comunale o frazione, del  comune  sito  piu'  a  monte  nel
rispettivo bacino idrografico; possono  altresi'  essere  inclusi  in
questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se  aventi  bacini
idrografici con estensione minore, che si sviluppano  per  parte  del
loro corso al di fuori del territorio regionale  o  sono  interessati
dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati  di  fondovalle
esposti alla dinamica fluviale o perche'  esigenze  di  funzionalita'
della gestione idraulica lo richiedano; 
    b) corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali  e  relativi
affluenti, non ricompresi nei corsi  d'acqua  di  classe  1,  il  cui
bacino  idrografico  si  estende  prevalentemente  nelle   aree   non
ricomprese nella zona montana e  avente  superficie  superiore  a  10
chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe  ricadenti  nei
fondovalle montani possono mantenere  tale  classificazione  fino  ai
tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo
centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione; 
    c) corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali  e  relativi
affluenti, compresi nei bacini idrografici della zona montana  aventi
superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in  tale  classe
anche i tratti in prosecuzione  verso  monte  dei  corsi  d'acqua  di
classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi  d'acqua  aventi
caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana
i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa; 
    d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge  facenti  parte
delle reti di bonifica e di irrigazione, con  esclusione  dei  canali
lagunari e marittimi; 
    e) corsi  d'acqua  di  classe  5:  i  corsi  d'acqua  naturali  e
artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3  e  4,  ancorche'  non
figurino nella cartografia di cui  al  comma  2;  rientrano  in  tale
classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato. 
  2. La classificazione dei corsi d'acqua del  territorio  regionale,
finalizzata  all'allocazione  delle  funzioni  di  gestione  a   essi
connesse, e' rappresentata dalla cartografia contenuta  nell'Allegato
A. 
  3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo  e
su supporto  informatico  dalla  struttura  regionale  competente  in
materia di  difesa  del  suolo,  e'  depositata  presso  la  medesima
struttura, nonche' presso gli uffici della  Giunta  regionale  ed  e'
pubblicata sul  sito  istituzionale  della  Regione.  Ai  fini  della
classificazione  a  scala  di  maggiore   dettaglio   rispetto   alla
cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai  relativi  dati
in formato digitale elaborati dalla  struttura  regionale  competente
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione  o  la
modifica della classe del corso d'acqua, sono  disposte  con  decreto
del Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale. 
  5. All'infuori dei casi di  cui  al  comma  4,  la  cartografia  e'
aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia  di
difesa del suolo con decreto del direttore centrale  della  struttura
regionale competente in materia  di  ambiente,  pubblicato  sul  sito
istituzionale della Regione. 
  6. Nei casi in  cui  il  limite  di  separazione  tra  due  tronchi
fluviali  contigui,  ma  rientranti  in  classi  diverse,   non   sia
individuabile  sul  territorio   o   sia   necessario   rettificarlo,
l'identificazione e' effettuata mediante l'accertamento sul sito e la
redazione di un verbale a cura della struttura  regionale  competente
in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti
alla gestione dei tronchi fluviali contigui. 
  7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano  la
confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la  classe
del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato
dallo svolgimento delle attivita' necessarie al mantenimento del buon
regime idraulico della confluenza stessa. 
  8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la  classificazione
attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna,
ancorche' l'ultimo tratto prima  della  foce  appartenga  al  demanio
marittimo. 
  9. Nell'ambito della classificazione dei  corsi  d'acqua,  ai  fini
dell'individuazione del limite di separazione  tra  tratti  di  corsi
d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse,  sono  considerate
anche le esigenze di funzionalita' della gestione idraulica da  parte
dei soggetti competenti.