Art. 40 
 
                 Attingimento di acque superficiali 
 
  1. L'attingimento di acque  superficiali  a  mezzo  di  dispositivi
mobili o semifissi e' autorizzato dall'ente competente per classe  di
corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che: 
    a) il prelievo abbia carattere di provvisorieta' e sia di  durata
temporale limitata e definita; 
    b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo
e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno; 
    c) non sia alterato il profilo dell'alveo,  non  siano  intaccati
gli argini e non siano pregiudicate  le  difese  del  corso  d'acqua,
nonche' sia rispettato il DMV; 
    d) non  siano  alterate  le  condizioni  del  corso  d'acqua  con
pericolo per le utenze esistenti. 
  2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana,  a  mezzo
di dispositivi fissi e' autorizzato dai Comuni, per la durata massima
di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle
condizioni di cui al comma 1, quando e' al servizio di: 
    a) rifugi alpini o malghe; 
    b) edifici isolati non adibiti ad attivita' economiche e privi di
strutture acquedottistiche. 
  3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate,  previa
presentazione di uno  schema  dell'impianto  indicante  il  punto  di
presa,  il  percorso  della   condotta   adduttrice,   i   punti   di
utilizzazione e la portata prelevata. 
  4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e
possono essere revocate per motivi di pubblico interesse. 
  5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e  2
trasmettono con le modalita' indicate ai sensi dell'art. 14, comma 2,
lettera  j),  alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di  ogni  anno  con
riferimento all'anno solare precedente,  i  dati  sugli  attingimenti
autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale  delle
utilizzazioni d'acqua.