Art. 42 Disciplina della concessione 1. La dotazione idrica e' di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo. 2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si puo' dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita' e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. 3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee e' subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed e' regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione e' subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente. 4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione e' subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua. 5. Il provvedimento di concessione e' rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi: a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque; b) il rispetto del DMV; c) l'impossibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilita' di detto riutilizzo sotto il profilo economico; d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate. 6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non puo' eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale. 7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione. 8. La titolarita' della concessione puo' essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della societa' concessionaria e' comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. 9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione. 10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'art. 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonche' limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione. 11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata. 12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3: a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all'art. 93 del regio decreto 1775/1933; b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'art. 38; c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'art. 39; d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40; e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 41. 13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonche' alle risorse geotermiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).