Art. 42 
 
                    Disciplina della concessione 
 
  1. La dotazione idrica e'  di  norma  assicurata  dal  gestore  del
servizio  idrico  integrato  o  dal  consorzio  di  bonifica  per  le
utilizzazioni a prevalente scopo irriguo. 
  2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui  al  comma  1  oppure
fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione
idrica,  si  puo'  dar  luogo  al  rilascio  della   concessione   di
derivazione   d'acqua   tenendo   conto   dei    fabbisogni,    delle
disponibilita' e delle destinazioni d'uso della  risorsa  compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. 
  3. L'utilizzo di tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee  e'
subordinato a un provvedimento di concessione di  derivazione  ed  e'
regolato  da  un  disciplinare  sottoscritto  per  accettazione   dal
concessionario  che  forma  parte  integrante  del  provvedimento  di
concessione stesso. Il rilascio della concessione e' subordinato alla
preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente. 
  4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto
al provvedimento di concessione e' subordinato  al  pagamento  di  un
canone  demaniale  annuo,  differenziato   per   tipologia   di   uso
dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e  dei  costi  della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua. 
  5. Il provvedimento di concessione e'  rilasciato  dalla  struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel
rispetto dei seguenti principi: 
    a)  il  mantenimento  o  il  raggiungimento  dell'equilibrio  del
bilancio idrico e degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici,
definiti dal Piano regionale di tutela delle acque; 
    b) il rispetto del DMV; 
    c) l'impossibilita' di riutilizzo  di  acque  reflue  depurate  o
provenienti dalla raccolta di acque piovane o la  non  sostenibilita'
di detto riutilizzo sotto il profilo economico; 
    d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacita'  di
ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al  fine
di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate. 
  6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono  rilasciate  per  una
durata  temporanea  con  decorrenza  dalla  data  di  emissione   del
provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto  previsto  da  norme
speciali, la durata delle concessioni  non  puo'  eccedere  i  trenta
anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico  e
i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale. 
  7.   Il   provvedimento   di   concessione    costituisce    titolo
all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento  dei
manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione. 
  8. La  titolarita'  della  concessione  puo'  essere  trasferita  a
soggetti  terzi  esclusivamente  con  provvedimento  della  struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su
istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica
del  concessionario.  La  variazione  della  ragione  sociale   della
societa'  concessionaria  e'  comunicata  alla  struttura   regionale
competente in materia di gestione delle risorse idriche. 
  9. Le  concessioni  di  derivazione  d'acqua  a  uso  potabile  nel
contesto del servizio idrico integrato sono  rilasciate  ai  soggetti
gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione. 
  10. Ai fini della tutela del  bilancio  idrico  l'ente  concedente,
sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua  effettuato  ai
sensi  dell'art.  35,  provvede  alla  revisione  delle  derivazioni,
disponendo prescrizioni, nonche' limitazioni temporali o quantitative
che non danno  luogo  alla  corresponsione  di  indennizzi  da  parte
dell'Amministrazione regionale, fatta  salva  la  relativa  riduzione
proporzionale del canone demaniale di concessione. 
  11.  Nel  caso  di  derivazione  di  acque   sotterranee   con   il
provvedimento   di   concessione   si   intende   rilasciata    anche
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'art.
95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle  acque  e  impianti  elettrici).  Per  le
domande di autorizzazione presentate alla data di entrata  in  vigore
della presente  legge  si  provvede  al  rilascio  del  provvedimento
autorizzativo  esclusivamente  nell'ipotesi  in   cui   la   relativa
istruttoria risulti completata. 
  12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non  sono  soggette
al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3: 
    a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico  di  cui
all'art. 93 del regio decreto 1775/1933; 
    b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di  cui  all'art.
38; 
    c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'art. 39; 
    d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40; 
    e) il prelievo di acque negli interventi  di  bonifica  dei  siti
contaminati di cui all'art. 41. 
  13. Le disposizioni del titolo  IV  non  si  applicano  alle  acque
minerali e termali, nonche' alle risorse geotermiche di cui  all'art.
6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.  22  (Riassetto  della
normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle   risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23  luglio
2009, n. 99).