Art. 44 
 
        Valutazione delle istanze di concessione concorrenti 
 
  1. Le istanze  di  concessione  concorrenti,  presentate  entro  il
termine di cui all'art. 43, comma 6, lettera  a),  sono  valutate  da
sole o in connessione con altre utenze  concesse  o  richieste  dalla
struttura regionale competente in materia di gestione  delle  risorse
idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo  di  valutazione  di
cui al comma 5. 
  2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza  del  termine
di cui all'art. 43, comma 6, lettera  a),  ma  entro  novanta  giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di  cui  all'art.  43,  comma  5,  e'
istruita e ammessa in concorrenza eccezionale  nel  caso  in  cui  la
derivazione d'acqua richiesta  soddisfi  uno  speciale  e  prevalente
interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile. 
  3. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse  idriche  forma  la  graduatoria  delle  istanze   dichiarate
concorrenti, individuando quella da preferire,  in  applicazione  dei
criteri prioritari di cui all'art. 9  del  regio  decreto  1775/1933,
nonche' dei seguenti ulteriori criteri: 
    a) presentazione di progetti di  interventi  di  riqualificazione
del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione; 
    b) la destinazione della risorsa idrica all'uso potabile; 
    c) la destinazione della risorsa idrica all'uso agricolo e per la
piscicoltura; 
    d) la presenza di siti Rete Natura 2000 e  di  parchi  e  riserve
naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42  (Norme
in materia di parchi e riserve naturali regionali),  e  il  grado  di
compatibilita' con le relative misure di conservazione; 
    e) in relazione al minore coinvolgimento delle esistenti opere di
difesa e regimazione idraulica per le derivazioni ricadenti su tratti
di fondovalle; 
    f) l'entita' delle compensazioni territoriali e delle ricadute  a
favore del territorio. 
  4. In caso di parita' delle  condizioni  definite  al  comma  2  e'
prescelta  l'istanza  che  offra  maggiori   e   accertate   garanzie
tecnico-finanziarie   ed   economiche   d'immediata   esecuzione    e
utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale  il
criterio della priorita' di presentazione. 
  5.  Nei  casi  in  cui  il  regio  decreto  1775/1933  preveda   il
pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei
lavori pubblici la  struttura  regionale  competente  in  materia  di
gestione delle risorse idriche puo' chiedere il parere di  un  nucleo
di valutazione, istituito con decreto del  direttore  centrale  della
struttura competente in materia di ambiente per  la  valutazione  del
singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in
materia di risorse idriche, di difesa del suolo,  di  geologia  e  di
ambiente, scelti dall'elenco di cui all'art. 14, comma 2, lettera I).