Art. 44 Valutazione delle istanze di concessione concorrenti 1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'art. 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5. 2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 43, comma 5, e' istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile. 3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire, in applicazione dei criteri prioritari di cui all'art. 9 del regio decreto 1775/1933, nonche' dei seguenti ulteriori criteri: a) presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione; b) la destinazione della risorsa idrica all'uso potabile; c) la destinazione della risorsa idrica all'uso agricolo e per la piscicoltura; d) la presenza di siti Rete Natura 2000 e di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilita' con le relative misure di conservazione; e) in relazione al minore coinvolgimento delle esistenti opere di difesa e regimazione idraulica per le derivazioni ricadenti su tratti di fondovalle; f) l'entita' delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio. 4. In caso di parita' delle condizioni definite al comma 2 e' prescelta l'istanza che offra maggiori e accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorita' di presentazione. 5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche puo' chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'art. 14, comma 2, lettera I).