Art. 45 Valutazione del progetto di derivazione 1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze con-correnti comporti la necessita' di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, puo' convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 7/2000, entro quindici giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita' di bacino distrettuale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorita' di bacino distrettuale, assu-me la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. 3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici superficiali non sia soggetto alle proce-dure di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, e' acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni, sulla compatibilita' della derivazione d'acqua con il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.