Art. 45 
 
               Valutazione del progetto di derivazione 
 
  1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto  dell'impianto  di
derivazione d'acqua relativo  all'istanza  presentata  o  all'istanza
risultata prima in graduatoria nella procedura di  valutazione  delle
istanze   con-correnti   comporti   la   necessita'   di   conseguire
autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla
osta e  atti  di  assenso  comunque  denominati,  incluso  il  parere
dell'ARPA  di  cui  al  comma  3,  propedeutici   all'emissione   del
provvedimento  di  contestuale  autorizzazione   alla   realizzazione
dell'impianto di  derivazione  e  di  concessione  della  derivazione
d'acqua, la struttura regionale  competente  in  materia  di  risorse
idriche,  fatto  salvo  quanto  previsto  da  norme  speciali,   puo'
convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da  22  a
22  sexies  della  legge  regionale  7/2000,  entro  quindici  giorni
dall'acquisizione del parere dell'Autorita' di bacino distrettuale  o
del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 
  2. La conferenza di servizi,  tenendo  conto  del  parere  espresso
dall'Autorita' di  bacino  distrettuale,  assu-me  la  determinazione
finale  sul  progetto  dell'impianto  di  derivazione  d'acqua  e  la
trasmette, unitamente alla relativa  documentazione,  alla  struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. 
  3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici
superficiali non sia soggetto alle  proce-dure  di  assoggettabilita'
alla valutazione di impatto ambientale o di  valutazione  di  impatto
ambientale, e' acquisito il parere dell'ARPA, che  si  esprime  entro
sessanta giorni, sulla compatibilita' della derivazione  d'acqua  con
il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui  alla  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  alle
istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.