Art. 46 
 
             Provvedimento di concessione e disciplinare 
 
  1. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse  idriche  emette  il  provvedimento  di  autorizzazione  alla
realizzazione dell'impianto di  derivazione  e  di  concessione  alla
derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento  motivato
di diniego, nonche' provvede all'inserimento dei  relativi  dati  nel
Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua. 
  2. Il provvedimento di cui al comma  1  e'  trasmesso  al  soggetto
istante e agli enti  convocati  alla  conferenza  di  servizi  ed  e'
pubblicato per  estratto  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,
nonche' sul sito istituzionale della Regione. 
  3. La concessione di derivazione d'acqua e' rilasciata con salvezza
dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilita'  dell'acqua  e
con la specificazione che,  in  caso  di  diminuzione  delle  portate
derivate, causata dalla  ridotta  disponibilita'  della  risorsa  nei
periodi  di  carenze  idriche  o  dall'assunzione  di   provvedimenti
eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini
della  conservazione  dell'equilibrio  idrico  e  idrogeologico   del
territorio, il concessionario non ha  diritto  ad  alcun  indennizzo,
salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione. 
  4.   L'esercizio   della   derivazione    d'acqua    puo'    essere
temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorita' definite  dalla
presente  legge,  con   provvedimento   della   struttura   regionale
competente in materia di gestione delle risorse idriche, per  ragioni
di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento  delle  falde
acquifere, o in caso di grave scarsezza della risorsa idrica al  fine
di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo  Nel  caso  in
cui la sospensione dell'esercizio della derivazione  d'acqua  risulti
non imputabile al concessionario, il canone demaniale di  concessione
non e' dovuto per l'intera durata della sospensione. 
  5. Il  soggetto  istante  versa  il  canone  demaniale,  gli  oneri
relativi alle pubblicazioni, nonche' effettua il deposito  cauzionale
o  presta  la  garanzia  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa,  ai  sensi  dell'art.  43,  comma   16,   prima   della
sottoscrizione del disciplinare per accettazione e,  comunque,  prima
dell'emissione del provvedimento di concessione.