Art. 47 
 
                     Varianti della concessione 
 
  1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare
l'impianto  di  derivazione  o  le  condizioni  di  esercizio   della
derivazione, presenta alla struttura regionale competente in  materia
di  gestione  delle  risorse  idriche  l'istanza   di   variante   al
provvedimento di concessione. 
  2. Nei casi di cui all'art.  49  del  regio  decreto  1775/1933  le
istanze  di  variante  sostanziale  sono  soggette  alla   disciplina
prevista dagli articoli 45 e 46. 
  3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresi',  considerate  varianti
sostanziali: 
    a) il nuovo utilizzo della  risorsa  che  comporti,  anche  senza
modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa  in
aumento della portata media o massima derivata, superiore al  10  per
cento; 
    b) le variazioni che rendano necessarie: 
      1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi; 
      2) l'attivazione della  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale; 
      3) la verifica delle condizioni idrauliche  del  corso  d'acqua
interessato dalle opere di derivazione; 
      4) la valutazione del rischio idraulico. 
  4. Ai fini di cui al comma  2  sono  varianti  non  sostanziali  le
riduzioni del prelievo che  non  comportano  modifiche  all'impianto,
nonche' le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili di cui all'art. 166,  comma  1,  del
decreto legislativo 152/2006,  da  parte  dei  Consorzi  di  bonifica
concessionari  o  di  soggetti  che  agiscono  in   regime   di   sub
concessione. 
  5. Nel caso di varianti non sostanziali alla  relativa  istanza  si
applica la procedura semplificata prevista  dal  regolamento  di  cui
all'art. 14, comma 1, lettera c).