Art. 47 Varianti della concessione 1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione. 2. Nei casi di cui all'art. 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46. 3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresi', considerate varianti sostanziali: a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento; b) le variazioni che rendano necessarie: 1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi; 2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale; 3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione; 4) la valutazione del rischio idraulico. 4. Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonche' le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte dei Consorzi di bonifica concessionari o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione. 5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).