Art. 49 
 
      Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o  del
diritto alla concessione di acque che hanno assunto  natura  pubblica
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  febbraio
1999, n. 238 (Regolamento recante norme per  l'attuazione  di  talune
disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse
idriche), la struttura regionale competente in  materia  di  gestione
delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai  quali
e' riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo  che
sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione. 
  2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento  di
cui al  comma  1,  continua  l'esercizio  della  derivazione  d'acqua
secondo  le  prescrizioni   stabilite   dalla   struttura   regionale
competente in materia di gestione delle risorse idriche. 
  3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura  semplificata
prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).