Art. 5 
 
               Classificazione delle opere idrauliche 
                        e idraulico-forestali 
 
  1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono  suddivise
nelle seguenti tipologie: 
    a) opere di rilevanza regionale: 
      1) le difese di sponda e gli argini lungo i  corsi  d'acqua  di
classe 1 e 3, con esclusione delle opere, ancorche'  interessanti  le
stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere b), d) ed  e);
rientrano, altresi', in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua
di classe 1 e 3 gia' classificate di seconda e di terza categoria  ai
sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25 luglio 1904,  n.  523
(Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  interno   alle   opere
idrauliche delle diverse categorie); 
      2) le opere aventi finalita' di regimazione  o  di  regolazione
dei corsi d'acqua di classe 1 e 3; 
    b) opere di rilevanza subregionale: 
      1) le difese di sponda e gli argini lungo i  corsi  d'acqua  di
classe 2, con  esclusione  delle  opere,  ancorche'  interessanti  le
stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui  alle  lettere  d)  ed  e);
rientrano, altresi', in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua
di classe 2 gia' classificate di seconda  e  di  terza  categoria  ai
sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904; 
      2) le opere aventi la finalita' di regimazione o di regolazione
del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 2; 
      3) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3, aventi la
finalita' specifica di difendere infrastrutture di interesse pubblico
ai sensi dell'art. 12 del  regio  decreto  523/1904,  con  esclusione
delle opere di cui alla lettera d), numero 3); 
      4) gli argini costieri; 
    c) opere di rilevanza consortile: 
      1) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 4,  finalizzate  al
mantenimento o all'adeguamento della capacita' di scolo  delle  reti,
alla  regolazione  dei  deflussi,  allo  scarico  nei  corpi   idrici
ricettori; 
      2) le opere lungo i canali irrigui; 
    d) opere di rilevanza comunale: 
      1) le opere aventi la finalita' di regimazione o di regolazione
del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 5; 
      2) le difese di sponda e gli argini lungo i  corsi  d'acqua  di
classe 5, nonche' lungo i corsi d'acqua di  classe  2  e  3,  qualora
aventi la finalita' di proteggere dalle inondazioni e dalle  erosioni
i centri abitati costituenti capoluogo o frazione di comuni e le zone
destinate ad attivita' produttive, se non comprese nelle opere di cui
alle lettere a) e b); 
      3) le difese di sponda e gli argini lungo i  corsi  d'acqua  di
classe 1, 2, 3 e 4 finalizzati alla difesa di insediamenti isolati  o
sparsi, nonche' di beni, infrastrutture e attrezzature comunali; 
    e) opere di rilevanza locale o di interesse privato: 
      1) le difese di sponda e gli argini lungo i  corsi  d'acqua  di
ogni classe, nonche' gli  impianti  di  sollevamento  nelle  aree  di
bonifica, realizzati su iniziativa privata e finalizzati alla  difesa
di insediamenti, di beni, di  infrastrutture  e  di  attrezzature  di
esclusivo interesse del soggetto attuatore, ai sensi  degli  articoli
58 e 95 del regio decreto 523/1904; 
      2) le opere  lungo  i  corsi  d'acqua  di  ogni  classe  aventi
finalita' di derivazione e di utilizzazione delle acque; 
      3) ogni altra opera non compresa nelle categorie  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d). 
  2.  Ai  fini  della  presente  legge  le  opere   di   sistemazione
idraulico-forestale, definite all'art. 3, comma 1, lettera qq),  sono
opere di rilevanza regionale. 
  3. Ai fini della presente  legge  le  opere  idrauliche  realizzate
dallo Stato sui corsi d'acqua di classe 1 sono equiparate alle  opere
idrauliche di rilevanza regionale. 
  4. La classificazione delle opere idrauliche e  idraulico-forestali
esistenti e delle opere idrauliche gia' classificate di seconda e  di
terza categoria ai sensi degli articoli  5  e  7  del  regio  decreto
523/1904, nonche' delle relative variazioni, e' disposta con  decreto
del direttore  centrale  della  struttura  regionale  compe-tente  in
materia di ambiente. 
  5.   La   classificazione   delle   nuove   opere   idrauliche    e
idraulico-forestali  realizzate  dalla  Regione,  dai  Comu-ni,   dai
Consorzi di bonifica, nonche' da  altri  soggetti  o  enti  pubblici,
anche con  fondi  propri,  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione. A tal fine gli  enti
attuatori,    contestualmente    alla    richiesta    di     rilascio
dell'autorizzazione idraulica, trasmettono alla  struttura  regionale
competente  in  materia  di  difesa   del   suolo   la   domanda   di
classificazione delle opere idrauliche da realizzare. 
  6. Gli oneri connessi alla costruzione e alla gestione delle  opere
di rilevanza locale o di interesse privato di cui al comma 1, lettera
e), sono a carico dei soggetti attuatori e utilizzatori  delle  opere
stesse; gli interventi di cui all'art. 19 che interessano tali  opere
sono a carico dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa. 
  7. I soggetti proprietari o gestori dei corsi d'acqua di  classe  5
eseguono gli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'art. 20,
comma 1,  gli  interventi  relativi  alle  opere  idrauliche  di  cui
all'art. 31, comma 1, nonche' gli interventi d'urgenza. 
  8. La realizzazione di  opere  sul  suolo  demaniale  da  parte  di
soggetti diversi dalla Regione e'  subordinata  al  provvedimento  di
concessione da parte della struttura regionale competente  a  gestire
il demanio della Regione.