Art. 51 
 
                         Cause di estinzione 
 
  1. Sono  cause  di  estinzione  della  concessione  di  derivazione
d'acqua: 
    a) la mancata presentazione della domanda  di  rinnovo  ai  sensi
dell'art. 48 o il diniego del rinnovo; 
    b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'art. 52; 
    c) la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 53; 
    d) la revoca da parte della  struttura  regionale  competente  in
materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'art. 54. 
  2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua  comporta
l'obbligo  del  concessionario  della  rimozione   dell'impianto   di
derivazione realizzato in aree del demanio  idrico  regionale,  fatta
salva  la  possibilita'  da  parte  della  Regione  di  acquisire  al
patrimonio regionale le relative opere. 
  3. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua  comporta
l'obbligo del concessionario al ripristino dello  stato  dei  luoghi.
Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario  la  struttura
regionale competente alla gestione  del  demanio  regionale  provvede
alla riduzione  in  pristino  dei  luoghi  con  oneri  a  carico  del
concessionario. 
  4. L'obbligo di pagamento del canone  demaniale  cessa  al  termine
dell'annualita' in corso  al  momento  della  verifica  dell'avvenuto
ripristino dello stato dei luoghi. 
  5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta,
alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale
nella  misura  corrispondente  alla  frazione   di   importo   annuo,
rapportata al periodo intercorrente  tra  l'1  gennaio  dell'anno  in
corso e la data della scadenza della concessione. 
  6. La cessazione della concessione  di  derivazione  d'acqua  prima
della sua scadenza non da' diritto alla restituzione  della  frazione
dell'importo  annuo  gia'  versato  a  titolo  di  canone  demaniale,
rapportata al periodo intercorrente tra la data di  cessazione  della
concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.