Art. 52 
 
                      Rinuncia alla concessione 
 
  1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura
regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche  la
rinuncia alla concessione corredata di  una  relazione  contenente  i
dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle
opere di derivazione. 
  2. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse idriche comunica al soggetto di  cui  al  comma  1  la  presa
d'atto  della  rinuncia,  indicando  le  prescrizioni  relative  alla
cessazione della concessione di derivazione d'acqua e  al  ripristino
dello stato dei luoghi. 
  3. A seguito di verifica del ripristino dello stato dei  luoghi  la
struttura regionale competente in materia di gestione  delle  risorse
idriche dichiara, con provvedimento  motivato,  la  cessazione  della
concessione di derivazione d'acqua. 
  4.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  3   e'   comunicato   al
concessionario e agli enti interessati ed e' pubblicato per  estratto
nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Regione.