Art. 53 
 
                     Decadenza della concessione 
 
  1. Il concessionario decade dal diritto  di  derivare  l'acqua  nei
seguenti casi: 
    a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi; 
    b)  mancato  rispetto  delle  condizioni  e  delle   prescrizioni
inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua,  contenute  nel
disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione; 
    c) variante all'impianto di  derivazione  o  alle  condizioni  di
esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni  di  cui
all'art. 47; 
    d) mancato pagamento di tre  annualita'  consecutive  dei  canoni
demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50; 
    e)  mancato  pagamento  di  un'annualita'  del  canone  demaniale
relativo alle  autorizzazioni  all'esercizio  provvisorio  di  grande
derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 50, comma 8; 
    f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di derivazione d'acqua; 
    g) la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini
indicati nel progetto. 
  2. La struttura regionale competente in materia di  gestione  delle
risorse idriche diffida il concessionario  a  far  cessare  la  causa
dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un  termine,  non
inferiore a dieci e non superiore a sessanta  giorni  dalla  data  di
ricezione della stessa, per provvedere. 
  3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine
assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente  in
materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento
motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua. 
  4.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  3   e'   comunicato   al
concessionario e agli enti interessati ed e' pubblicato per  estratto
nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della
Regione.