Art. 56 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni a tutela  dei  corpi  idrici  e
delle  aree  fluviali  di  cui  all'art.  18,   comma   1,   comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000
euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei  luoghi,
nonche' la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. 
  2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio  idrico
regionale in violazione  dell'art.  21,  comma  2,  e  dell'art.  27,
comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del  valore  del
mate-riale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro. 
  3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio  idrico
regionale  in  quantita'  superiore   a   quel-la   individuata   nel
disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui
all'art. 22, comporta l'applicazione di una  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari a due volte  il  valore  del  materiale  estratto  in
eccedenza fino  al  momento  della  contestazione  e,  comunque,  non
inferiore a 10.000 euro. 
  4. Salvo quanto previsto dal comma  3  il  mancato  rispetto  delle
altre disposizioni inerenti le modalita' di esercizio dell'estrazione
di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o  nel
provvedimento  di  concessione   di   cui   all'art.   22,   comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.000
euro a 10.000 euro. 
  5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'art.
28, comma 3, comporta l'applicazione di una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'art.  28,  comma
3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria
di  1.000  euro  per  ogni  giorno  di  attivita'  dall'inizio  delle
operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori. 
  7. Il prelievo  manuale  di  materiale  litoide  in  assenza  o  in
difformita' del provvedimento di autorizzazione di  cui  all'art.  29
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
200 euro a 2.000 euro. 
  8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o
il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero
superiore a tre volte, comporta per il concessionario  di  estrazione
di materiale litoide l'esclusione dalla possibilita' di  ottenere  il
rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento
dell'ultima sanzione. 
  9. Fatta salva l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano  accertate
difformita' rispetto a quanto  indicato  nelle  comunicazioni  o  non
siano rispettate le modalita' esecutive o le prescrizioni emanate  ai
sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni: 
    a) il taglio di un quantitativo  superiore  al  limite  assentito
comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa  da
20 euro a 100  euro  per  ogni  100  metri  quadrati  o  frazione  di
superficie tagliata in piu', o  da  20  euro  a  100  euro  per  ogni
tonnellata di legna o frazione tagliata in piu', oltre  al  pagamento
del canone demaniale dovuto per il legname tagliato; 
    b) l'esercizio delle attivita' in assenza della  comunicazione  o
prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 33, commi 1  e  2,
lettera a), o in difformita' delle modalita' esecutive indicate nella
comunicazione stessa o delle  prescrizioni  dettate  dalle  strutture
regionali  competenti,   comporta   l'applicazione   della   sanzione
pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro; 
    c) l'esercizio  delle  attivita'  in  assenza  o  in  difformita'
dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da 40 euro a 400 euro. 
  10. L'esercizio delle attivita' di cui all'art.  33,  comma  6,  in
assenza o in difformita' dell'autorizzazione, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 
  11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui  all'art.  39
in  assenza   o   in   difformita'   del   parere   tecnico,   ovvero
l'inadempimento degli obblighi  previsti  al  comma  3  del  medesimo
articolo, comportano l'applicazione di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  12. L'attingimento di acque superficiali  di  cui  all'art.  40  in
assenza o in difformita' del provvedimento di autorizzazione comporta
l'applicazione di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000
euro a 5.000 euro. 
  13.  La  derivazione  d'acqua  in  assenza  del  provvedimento   di
concessione di cui all'art. 46 comporta una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  14.  La  derivazione  d'acqua  in  quantita'  superiore  a   quella
individuata nel disciplinare di concessione o  nel  provvedimento  di
concessione comporta l'applicazione di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
  15. Il  mancato  rispetto  delle  altre  disposizioni  inerenti  le
modalita'  di  esercizio  della  derivazione  d'acqua  contenute  nel
disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 14, comporta  l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro 
  16.  Il  trasferimento  a  soggetti  terzi  della  concessione   di
derivazione d'acqua in assenza o in difformita' del provvedimento  di
cui  all'art.  42,  comma  8,  comporta  l'applicazione,   a   carico
dell'originario  titolare   della   concessione   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da  500  euro  a  1.000  euro  in  caso  di
concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a  4.000  euro  in
caso di concessione di grande derivazione. 
  17. Chiunque, fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali
previste da altre leggi,  non  ottemperi  alle  prescrizioni  per  la
restituzione delle acque derivanti da  sondaggi  e  da  perforazioni,
indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e
nelle concessioni di  derivazione  di  acque  sotterranee  per  scopi
geotermici o di scambio termico  e  per  attivita'  termali,  di  cui
all'art. 37, comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 
  18. Il mancato rispetto da parte del  proprietario  e  del  gestore
dello sbarramento fluviale del termine di cui all'art. 19,  comma  4,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
1.000 euro a 2.000 euro. 
  19. Il mancato rispetto da parte del  proprietario  e  del  gestore
dello sbarramento fluviale del termine di cui all'art. 19,  comma  5,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
10.000 euro a 20.000 euro. 
  20.  La  mancata  sospensione   dell'esercizio   delle   opere   di
sbarramento prevista dall'art. 19, comma 5,  comporta  l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno
successivo alla data di presentazione della domanda. 
  21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV  con  le
modalita' definite dal Piano regionale di tutela  delle  acque  e  ai
sensi  dell'art.  36  comporta   l'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
  22. Le violazioni di cui al comma  21  commesse  nell'esercizio  di
derivazioni   d'acqua   a    uso    idroelettrico    sono    soggette
all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza  nominale
media inferiore ai 1.000 kW; 
    b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza  nominale
media compresa tra 1.000 e 3.000 kW; 
    c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza  nominale
superiore a 3.000 kW. 
  23. Per le sanzioni di cui ai commi 21 e 22 non  e'  consentito  il
pagamento  in  misura  ridotta  previsto  dall'art.  7  della   legge
regionale 17 gennaio 1984,  n.  1  (Norme  per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative regionali).