Art. 56 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'art. 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonche' la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. 2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'art. 21, comma 2, e dell'art. 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del mate-riale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro. 3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantita' superiore a quel-la individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'art. 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro. 4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalita' di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'art. 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'art. 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'art. 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attivita' dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori. 7. Il prelievo manuale di materiale litoide in assenza o in difformita' del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. 8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilita' di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione. 9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformita' rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalita' esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni: a) il taglio di un quantitativo superiore al limite assentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in piu', o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in piu', oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato; b) l'esercizio delle attivita' in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformita' delle modalita' esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro; c) l'esercizio delle attivita' in assenza o in difformita' dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro. 10. L'esercizio delle attivita' di cui all'art. 33, comma 6, in assenza o in difformita' dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'art. 39 in assenza o in difformita' del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40 in assenza o in difformita' del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'art. 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. 14. La derivazione d'acqua in quantita' superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalita' di esercizio della derivazione d'acqua contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro 16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformita' del provvedimento di cui all'art. 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione. 17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottemperi alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali, di cui all'art. 37, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. 18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'art. 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro. 19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'art. 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro. 20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'art. 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalita' definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'art. 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 22. Le violazioni di cui al comma 21 commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW; b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW; c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW. 23. Per le sanzioni di cui ai commi 21 e 22 non e' consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).