Art. 57 
 
                       Procedura sanzionatoria 
 
  1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che
comportano  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di   cui
all'art. 56 compete alla struttura regionale competente in materia di
gestione delle risorse idriche, nonche' ai Comuni e  ai  Consorzi  di
bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni. 
  2.  Alle  sanzioni  amministrative  previste  dal   regio   decreto
523/1904, dal regio decreto 9 dicembre  1937,  n.  2669  (Regolamento
sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª  e  2ª  categoria  e  delle
opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e  dall'art.  56,  si
applica la disciplina della legge regionale 1/1984. 
  3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'art.
56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, prov-vedono la  Regione  e  i
Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni. 
  4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'art.
56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di
Corpo forestale regionale. 
  5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative  di  cui  all'art.
56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  e  22  provvede  la
Regione. 
  6. Le sanzioni, previste dall'art. 56, commi 3, 4, 12, 13, 14,  15,
16 e 17, si applicano, con le modalita' di cui al presente  articolo,
anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.