Art. 57 Procedura sanzionatoria 1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56 compete alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nonche' ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni. 2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'art. 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984. 3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, prov-vedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni. 4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale. 5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione. 6. Le sanzioni, previste dall'art. 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalita' di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.