Art. 58 Destinazione delle entrate 1. La quota pari al 50 per cento delle entrate da canoni demaniali relative alle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sulla rete idrografica e' destinata ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonche' dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilita' provinciale, regionale o statale. In caso di rinuncia da parte di un Comune all'importo spettante la relativa somma e' destinata all'abbattimento del canone demaniale. La residua quota del 50 per cento, introitata dalla Regione, dai Comuni e dai Consorzi di bonifica, e' destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 31, comma 1, nonche' degli interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche. 2. Le entrate da canoni demaniali relative alle concessioni di derivazione d'acqua introitate dalla Regione sono destinate all'attuazione delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera u), alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), e di cui all'art. 31, comma 1, nonche' di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento delle entrate medesime, le opere attuate dalla struttura regionale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Consorzi di bonifica, ai fini della trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione; una quota delle entrate dai medesimi canoni puo' essere destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale. 3. Le entrate da oneri istruttori previsti dall'art. 22, comma 7, sono introitate dagli enti competenti al rilascio delle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1. 4. Le entrate da canoni demaniali relative alle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40, comma 1, sono destinate dagli enti competenti per classe di corso d'acqua alla realizzazione delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge. 5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, introitate dalla Regione sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 8. 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12, introitate dai Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15.