Art. 58 
 
                     Destinazione delle entrate 
 
  1. La quota pari al 50 per cento delle entrate da canoni  demaniali
relative alle concessioni di estrazione di  materiale  litoide  negli
interventi sulla rete  idrografica  e'  destinata  ai  Comuni  i  cui
territori sono interessati dalle operazioni di scavo  e  di  asporto,
nonche' dal relativo transito  degli  automezzi  fino  all'immissione
nella  viabilita'  provinciale,  regionale  o  statale.  In  caso  di
rinuncia da parte di un  Comune  all'importo  spettante  la  relativa
somma e' destinata all'abbattimento del canone demaniale. La  residua
quota del 50 per cento, introitata dalla Regione, dai  Comuni  e  dai
Consorzi  di  bonifica,  e'  destinata   alla   realizzazione   degli
interventi di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), e di cui all'art.
31, comma 1, nonche' degli  interventi  destinati  alla  salvaguardia
delle risorse idriche. 
  2. Le entrate da canoni  demaniali  relative  alle  concessioni  di
derivazione  d'acqua  introitate   dalla   Regione   sono   destinate
all'attuazione delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera u),
alla realizzazione degli interventi di  cui  all'art.  20,  comma  1,
lettera a), e di cui all'art. 31,  comma  1,  nonche'  di  interventi
destinati alla salvaguardia  delle  risorse  idriche,  ivi  comprese,
nella misura del 50  per  cento  delle  entrate  medesime,  le  opere
attuate dalla struttura regionale competente in  materia  di  risorse
agricole per il tramite dei  Consorzi  di  bonifica,  ai  fini  della
trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione;  una
quota  delle  entrate  dai  medesimi  canoni  puo'  essere  destinata
all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale. 
  3. Le entrate da oneri istruttori previsti dall'art. 22,  comma  7,
sono introitate dagli enti competenti al rilascio  delle  concessioni
per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di  cui
all'articolo 21, comma 1. 
  4. Le entrate da canoni demaniali relative alle  autorizzazioni  di
attingimento di acque superficiali di cui all'art. 40, comma 1,  sono
destinate dagli enti competenti per  classe  di  corso  d'acqua  alla
realizzazione delle  funzioni  attribuite  ai  sensi  della  presente
legge. 
  5. Le  entrate  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  di  cui
all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,
18, 19, 20, 21 e 22,  introitate  dalla  Regione  sono  destinate  al
finanziamento delle funzioni in materia di difesa del  suolo  di  cui
all'art. 8. 
  6. Le  entrate  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  di  cui
all'art. 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8,  10  e  12,  introitate  dai
Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al
finanziamento delle funzioni in materia di difesa del  suolo  di  cui
all'art. 15.