Art. 59 
 
                     Disposizioni programmatorie 
 
  1. L'attuazione degli interventi  previsti  dalla  presente  legge,
avente natura programmatoria, e'  subordinata  all'allocazione  delle
risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale. 
  2.  Le   disposizioni   della   presente   legge   concernenti   il
trasferimento delle funzioni ai Comuni  e  ai  Consorzi  di  bonifica
hanno carattere programmatorio e troveranno applicazione  all'entrata
in vigore della legge regionale di cui al comma 1. 
  3.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   gli
interventi sulla rete idrografica  e  di  difesa  del  territorio  di
competenza statale, le opere relative al servizio  idrico  integrato,
le opere di drenaggio urbano e le  opere  di  interesse  di  soggetti
privati.