Art. 59 Disposizioni programmatorie 1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, e' subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale. 2. Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatorio e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.