Art. 6 
 
        Sistema informativo regionale per la difesa del suolo 
 
  1. L'azione di difesa  nei  confronti  di  tutte  le  tipologie  di
dissesto   consiste   sia   nell'intervento   di   prevenzione    che
nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 la  Regione  si  dota  di  un  Sistema
informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire
l'organicita' e la congruenza della pianificazione  degli  interventi
nei bacini idrografici, nonche' dell'esecuzione e della  manutenzione
delle opere di difesa idrogeologica, idraulica,  idraulico-forestale,
idraulico-agraria e di bonifica. 
  3. Il  Sistema  informativo  regionale  per  la  difesa  del  suolo
comprende i seguenti strumenti: 
    a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi  naturali  e
degli  invasi,  quale  sistema  informativo  dinamico  che  rileva  e
censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli  invasi,  fornendone
un'evidenza geograficamente referenziata, nonche' raccoglie e  ordina
le informazioni relative ai medesimi; 
    b)   il   Catasto   regionale   delle    opere    idrauliche    e
idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico  che  rileva,
censisce e  classifica  le  opere  idrauliche  e  idraulico-forestali
presenti   sul   territorio   regionale,    fornendone    un'evidenza
geograficamente referenziata; 
    c) il Catasto regionale dei dissesti franosi  e  delle  opere  di
difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al  censimento
degli stessi e alla  conoscenza  tecnico-scientifica  del  territorio
regionale,  che  garantisce  il  coordinamento  dell'acquisizione  di
informazioni territoriali relative ai fenomeni  di  dissesto  franoso
attivi  o  quiescenti  e  l'archiviazione   su   base   cartografica,
informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali  e
nazionali,  dei  documenti  e  delle  informazioni  inerenti  a  tali
fenomeni, nonche' l'analisi dell'evoluzione  e  dell'attivita'  degli
stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosita' e  del
rischio idrogeologico; 
    d) il Catasto regionale dei dissesti  idraulico-forestali,  quale
sistema informativo dinamico che rileva e  censisce  le  informazioni
relative ai dissesti franosi, idraulici e valanghivi che  interessano
il  territorio  montano,  avente,   quali   centri   di   rilevamento
principali, le  Stazioni  forestali;  ogni  dissesto  e'  individuato
mediante i dati forniti  da  una  scheda  e  la  relativa  ubicazione
cartografica georeferenziata; 
    e)  il  Catasto  regionale  degli  sbarramenti,   quale   sistema
informativo  dinamico  che  rileva  e  censisce  gli  sbarramenti  di
competenza   regionale,   fornendone   un'evidenza    geograficamente
referenziata,  raccoglie  e  ordina  le  informazioni   relative   ai
medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e  la
denominazione degli  sbarramenti  di  competenza  nazionale,  nonche'
costituisce lo strumento di supporto alle attivita'  di  costruzione,
di esercizio e di vigilanza di cui all'art. 19; 
    f)  il  Catasto  regionale  degli  scarichi   su   corpo   idrico
superficiale, quale sistema  informativo  dinamico  per  la  gestione
delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane,
domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche. 
  4. Il Sistema informativo regionale per  la  difesa  del  suolo  e'
implementato con le  modalita'  definite  dal  provvedimento  di  cui
all'art. 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa
del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di: 
    a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie; 
    b) opere idrauliche; 
    c) dissesti franosi e opere di difesa; 
    d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati. 
  5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia: 
    a) organizzano, gestiscono e  archiviano  i  dati  contenuti  nei
Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che
rispondono a criteri di compatibilita' con gli standard  regionali  e
nazionali; 
    b) validano e certificano i dati dei  Catasti  regionali  la  cui
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione   costituisce
certificazione  di  conformita'  all'originale  dei  dati   in   esso
contenuti; 
    c) aggiornano i  dati  dei  Catasti  regionali  con  decreto  del
direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale
della Regione. 
  6. Il  Sistema  informativo  regionale  per  la  difesa  del  suolo
consente a tutti i soggetti  coinvolti  nella  difesa  del  suolo  la
condivisione dei processi di gestione, delle  evidenze  di  dissesto,
delle necessita' di intervento, delle  competenze  a  realizzare  gli
interventi, degli obblighi di comunicazione  alle  autorita'  statali
competenti, delle informazioni ai soggetti interessati  e  agli  Enti
locali. 
  7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili  ai
cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione  nell'ambito
dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e  Territoriali  per
il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG). 
  8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attivita' di
programmazione di cui all'art. 11. 
  9. La Protezione civile della Regione, a  supporto  delle  funzioni
che le sono  attribuite  ai  sensi  della  legge  regionale  64/1986,
realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato  di  Protezione
civile  il  sistema  informativo  finalizzato  alla  raccolta   delle
segnalazioni di  dissesto  idrogeologico  che  pervengono  alla  Sala
operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale
delle  situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumita',  per
l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo e' aggiornato
con le informazioni relative alle opere di  pronto  intervento  e  ai
lavori d'urgenza attuati, nonche' e' reso accessibile agli  enti  cui
compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e
degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai  fini
della programmazione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  del
territorio. 
  10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve
le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano  la  viabilita',
ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli
altri Enti competenti, degli interventi urgenti di  ripristino  della
stessa,  di  classificazione  delle  aree  pericolose,   nonche'   di
pianificazione e di messa in sicurezza.