Art. 61 
 
            Disposizioni sulle istanze di riconoscimento 
                   o di concessione preferenziale 
 
  1.  Sono  fatte  salve  le  istanze  intese   a   far   valere   il
riconoscimento del diritto  all'uso  dell'acqua  o  il  diritto  alla
concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 238/1999, presentate entro il
31 dicembre 2011,  ai  sensi  dell'art.  96,  comma  7,  del  decreto
legislativo 152/2006. 
  2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono  al  31
dicembre 2020.