Art. 61 Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale 1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999, presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. 2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al 31 dicembre 2020.