Art. 62 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. L'efficacia delle seguenti norme e' differita: 
    a) per l'art. 1 1 all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
all'art. 14, comma 1, lettera a); 
    b) per l'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e),  all'entrata  in
vigore della legge regionale di cui all'art. 59, comma 1; 
    c) per l'art. 16, comma 1, lettere a)  e  b),  nonche'  comma  3,
lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale  di  cui
all'art. 59, comma 1; 
    d) per l'art. 19, comma 1, all'entrata in vigore del  regolamento
di cui all'art. 14, comma 1, lettera h), nonche' per l'art. 19, comma
4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione
del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera d); 
    e) per l'art. 21, commi 4 e 9, nonche' per gli articoli 23, 24  e
25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art.  14,  comma
1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'art. 21, comma 5, alla data
di pubbli-cazione nel Bollettino ufficiale della Regione del  decreto
di cui all'art. 14, comma 2, lettera e); 
    f) per l'art. 30, comma 8, all'entrata in vigore dei  regolamenti
di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4); 
    g) per l'art. 37, commi 3, 4  e  5,  all'entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i); 
    h) per l'art.  40,  comma  5,  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della Regione del decreto di  cui  all'art.  14,
comma 2, lettera j); 
    i) per l'art. 43, eccettuati i commi 13 e 14, e  per  l'art.  45,
eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento  di  cui
all'art. 14, comma 1, lettera c); 
    j) per l'art. 47, comma 5, e per l'art. 48, comma 6,  all'entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c). 
  2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino  ufficiale  della
Regione del decreto di cui all'art.  14,  comma  2,  lettera  b),  il
servizio di piena di cui all'art. 8, comma 1, lettera t),  e'  svolto
secondo i  provve-dimenti  adottati  sulla  base  delle  disposizioni
previgenti. 
  3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 1,
lettera f), continua ad  applicarsi  il  regolamento  concernente  le
norme in deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base
delle disposizione previgenti. 
  4. La procedura prevista dall'art. 28, comma 3, trova  applicazione
anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino  ufficiale  della
Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera g). 
  5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  14,
comma  1,  lettera  b),  numero  3),  conti-nua  ad   applicarsi   il
regolamento  che  fissa  i  canoni  demaniali  per  l'estrazione  del
materiale litoide ai sensi della legge regionale 16/2002. 
  6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  14,
comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento
che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale  per
l'estrazione  del  materiale   litoide,   adottato   in   base   alle
disposizioni previgenti. 
  7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti
franosi di cui all'art. 34, comma 4, e i criteri di cui all'art.  34,
comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione  del
Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11. 
  8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui  all'art.  14,
comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che  fissa
i canoni demaniali relativi alle concessioni di  derivazione  d'acqua
ai sensi della legge regionale 16/2002. 
  9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui  al  comma  1,
lettere  a),  e)  e  i)  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previgenti. 
  10. In fase di prima applicazione dell'art. 11, comma  3,  ai  fini
della predisposizione del Programma  regionale  degli  interventi,  i
Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla  struttura  regionale
competente in materia di difesa  del  suolo  i  rispettivi  programmi
triennali degli interventi e le relative richieste di  finanziamento,
entro il termine perentorio  di  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma  1,  lettera  a),  a
pena di rigetto delle richieste. 
  11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore  della  presente
legge sia in corso l'istruttoria  della  domanda  di  concessione  di
derivazione d'acqua da parte della  Regione  la  struttura  regionale
competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere
tecnico previsto dall'art. 38. 
  12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione  di
acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di  antiche  rogge  con
finalita' ornamentali,  o  funzionali  alla  vivificazione  di  corsi
d'acqua o alla realizzazione di  interventi  di  naturalizzazione  di
aree limitrofe  e  finalizzata  ad  attivita'  non  economiche,  puo'
comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai  sensi
dell'art. 52 e, contestualmente, presentare la  richiesta  di  parere
tecnico di cui all'art. 39, comma 2. 
  13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua  in  essere,
se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31  dicembre  2015,
e' fissata, ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,  del  regio  decreto
1775/1933, in trenta anni dalla data  di  decorrenza  delle  medesime
concessioni. 
  14. Le disposizioni di cui all'art. 21, concernenti la procedura  a
evidenza pubblica per l'affidamento in concessione  degli  interventi
di  manutenzione  degli  alvei  mediante  estrazione  e  asporto   di
materiale litoide, non si applicano agli interventi il cui  progetto,
alla data di entrata in vigore della presente legge,  abbia  ottenuto
il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 
  15. I soggetti che hanno presentato  l'istanza  di  concessione  di
derivazione d'acqua e  che,  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  non  hanno  presentato  l'istanza   volta   a   ottenere   il
provvedimento conclusivo della procedura  di  assoggettabilita'  alla
valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di
impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale
competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine puo' essere prorogato, su motivata istanza, per  una  sola
volta.  Il  mancato  rispetto  del  termine   comporta   il   rigetto
dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.