Art. 62 Norme transitorie 1. L'efficacia delle seguenti norme e' differita: a) per l'art. 1 1 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a); b) per l'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, comma 1; c) per l'art. 16, comma 1, lettere a) e b), nonche' comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, comma 1; d) per l'art. 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera h), nonche' per l'art. 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera d); e) per l'art. 21, commi 4 e 9, nonche' per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'art. 21, comma 5, alla data di pubbli-cazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera e); f) per l'art. 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4); g) per l'art. 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i); h) per l'art. 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera j); i) per l'art. 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'art. 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c); j) per l'art. 47, comma 5, e per l'art. 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera c). 2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'art. 8, comma 1, lettera t), e' svolto secondo i provve-dimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti. 3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'art. 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizione previgenti. 4. La procedura prevista dall'art. 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera g). 5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), conti-nua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide ai sensi della legge regionale 16/2002. 6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti. 7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'art. 34, comma 4, e i criteri di cui all'art. 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11. 8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi della legge regionale 16/2002. 9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 10. In fase di prima applicazione dell'art. 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi e le relative richieste di finanziamento, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste. 11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'art. 38. 12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalita' ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attivita' non economiche, puo' comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'art. 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'art. 39, comma 2. 13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua in essere, se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, e' fissata, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del regio decreto 1775/1933, in trenta anni dalla data di decorrenza delle medesime concessioni. 14. Le disposizioni di cui all'art. 21, concernenti la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asporto di materiale litoide, non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine puo' essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.