Art. 7 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione svolge le seguenti funzioni: 
    a) la pianificazione e la programmazione  delle  azioni  connesse
alla gestione del  reticolo  idrografico  e  delle  risorse  idriche,
nonche' alla sicurezza idrogeologica del territorio; 
    b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle
funzioni attribuite ai Comuni e ai  Consorzi  di  bonifica  ai  sensi
della presente legge; 
    c) l'attribuzione  delle  risorse  finanziarie  ai  Comuni  e  ai
Consorzi di bonifica; 
    d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonche' la  determinazione
e l'irrogazione  delle  sanzioni  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 55, 56 e 57; 
    e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 8; 
    f) le funzioni in materia di utilizzazione  delle  acque  di  cui
all'art. 9; 
    g)  la  valutazione,  la  gestione  e  la   predisposizione,   in
coordinamento con l'Autorita' di bacino distrettuale,  dei  piani  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni  nell'ambito  delle  competenze
attribuite  dal  decreto  legislativo  23  febbraio   2010,   n.   49
(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni); 
    h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all'art.
68,  comma  3,  del   decreto   legislativo   152/2006,   finalizzata
all'adozione e all'attuazione dei piani  stralcio  di  distretto  per
l'assetto  idrogeologico  (PAI)  e  alla  necessaria   coerenza   tra
pianificazione di distretto e pianificazione territoriale; 
    i) la collaborazione con l'Autorita' di bacino distrettuale nella
predisposizione  del  piano  di  bacino  distret-tuale  e  del  piano
stralcio  di  distretto   per   l'assetto   idrogeologico   di   cui,
rispettivamente, agli  articoli  65  e  67  del  decreto  legislativo
152/2006; 
    j) la collaborazione con l'Autorita' di bacino distrettuale nella
predisposizione del  piano  di  gestione  del  distretto  idrografico
previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 152/2006; 
    k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto  idrogeologico
relativi ai bacini gia' di  rilievo  regionale,  previa  convocazione
della conferenza programmatica di  cui  all'art.  68,  comma  3,  del
decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'art. 14
della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative  al
riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e
di demanio idrico), nelle  more  della  completa  unificazione  delle
procedure a livello di distretto idrografico; 
    l)  l'aggiornamento  e  l'integrazione  dei  piani  stralcio  per
l'assetto idrogeologico relativi ai bacini gia' di rilievo regionale,
nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del
Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della  Giunta
regionale.