Art. 7 Funzioni della Regione 1. La Regione svolge le seguenti funzioni: a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonche' alla sicurezza idrogeologica del territorio; b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge; c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica; d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonche' la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57; e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'art. 8; f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'art. 9; g) la valutazione, la gestione e la predisposizione, in coordinamento con l'Autorita' di bacino distrettuale, dei piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni); h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale; i) la collaborazione con l'Autorita' di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di bacino distret-tuale e del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006; j) la collaborazione con l'Autorita' di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di gestione del distretto idrografico previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 152/2006; k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini gia' di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico; l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini gia' di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.